Attenuanti Generiche: Il Diniego è Legittimo se Ben Motivato
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 2969/2024) offre un chiaro esempio di quando il diniego di tali circostanze sia corretto e di come un ricorso basato su motivi ripetitivi sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di lesioni personali aggravate, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato decideva di ricorrere per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In sostanza, l’imputato lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore per una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione sintetica ma estremamente chiara. Il punto centrale della decisione risiede nel fatto che il motivo presentato dal ricorrente non era altro che una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo vizio procedurale è di per sé sufficiente a precludere un esame nel merito da parte della Cassazione.
Le Motivazioni
Entrando nel vivo della questione, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato il suo diniego. La decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata fondata su due elementi specifici e decisivi:
1. I precedenti penali dell’imputato: La presenza di un passato criminale è un fattore che il giudice può legittimamente considerare per valutare negativamente la personalità del reo.
2. La condotta particolarmente aggressiva: Il comportamento tenuto dall’imputato durante il fatto, descritto come particolarmente violento nei confronti delle vittime, è stato un altro elemento chiave per negare il beneficio.
La Cassazione ha colto l’occasione per richiamare la propria giurisprudenza consolidata. Secondo gli Ermellini, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua scelta. Nel caso di specie, il richiamo ai precedenti e alla condotta aggressiva è stato ritenuto un “congruo riferimento”, pienamente sufficiente a sostenere la decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. Il primo, di natura processuale, è che il ricorso per Cassazione deve contenere critiche nuove e specifiche alla sentenza impugnata, non potendosi limitare a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello. Il secondo, di natura sostanziale, è che la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche, seppur discrezionale, è insindacabile in sede di legittimità se ancorata a elementi concreti e motivata in modo logico e sufficiente. La decisione di non concedere le attenuanti a chi ha precedenti penali e ha agito con particolare aggressività è, pertanto, una scelta del tutto legittima. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di appello già respinti?
No, il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello e respinti dal giudice di merito.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche basandosi su elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali dell’imputato e la sua condotta particolarmente aggressiva nei confronti delle persone offese.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche – è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, disattesi dal giudice di merito, che ha posto l’attenzione sui precedenti penali dell’imputato e sulla condotta particolarmente aggressiva assunta da quest’ultimo nei confronti delle persone offese; che per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
– che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.