Attenuanti Generiche: la Cassazione Rigetta il Ricorso per Precedenti e Mancato Pentimento
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato al di là dei fatti specifici. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini del proprio sindacato su tale valutazione, dichiarando inammissibile un ricorso basato su censure manifestamente infondate. Vediamo nel dettaglio il percorso logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Tentata Rapina e la Condanna in Appello
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di tentata rapina impropria. La Corte di Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto un’attenuante (ex art. 62 n. 4 c.p.) e rideterminato la pena in un anno di reclusione e 103 euro di multa. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale, decisione che ha spinto l’imputato a presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso e la Valutazione delle attenuanti generiche
La difesa dell’imputato ha contestato due punti principali: il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva. Secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe valutato correttamente gli elementi a suo favore, portando a una pena ingiusta.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto completamente le argomentazioni difensive, qualificandole come “manifestamente infondate”. Gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte di Appello avesse fornito una giustificazione congrua e logicamente coerente per le sue decisioni.
In particolare, la negazione delle attenuanti generiche era stata solidamente ancorata a una serie di elementi negativi specifici:
1. Precedenti Penali e di Polizia: La presenza di un precedente specifico e di altri precedenti di polizia a carico del ricorrente è stata considerata un indice di una certa inclinazione a delinquere.
2. Pluralità dei Reati: Il fatto che l’imputato avesse commesso più furti ai danni di esercizi commerciali nello stesso giorno è stato interpretato come un elemento che denotava una maggiore intensità del dolo e una persistenza nell’attività criminosa.
3. Assenza di Rimeditazione: I giudici di merito non hanno riscontrato alcun segno di pentimento o di riconsiderazione critica dell’accaduto da parte dell’imputato, un fattore che spesso gioca a favore nella concessione delle attenuanti.
La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione su questi aspetti costituisce un giudizio di fatto, che, se adeguatamente motivato come in questo caso, è “insindacabile” in sede di legittimità. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima non sia illogica o contraddittoria.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Affinché un ricorso in Cassazione su questo punto possa avere successo, non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di elementi positivi, ma è necessario dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tale vizio, come nel caso di specie, dove la decisione era supportata da elementi concreti e negativi (precedenti, pluralità di condotte, assenza di pentimento), il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure difensive relative al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono state ritenute “manifestamente infondate”. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva giustificato in modo adeguato e logico la propria decisione.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato le attenuanti generiche basandosi su specifici elementi negativi: il precedente penale specifico e i precedenti di polizia dell’imputato, la pluralità di furti commessi lo stesso giorno ai danni di esercizi commerciali e l’assenza di qualsiasi segno di rimeditazione o pentimento per l’accaduto.
Cosa significa che la valutazione del giudice di merito è “insindacabile” in questa sede?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) su questioni discrezionali come la concessione delle attenuanti. Il suo compito è solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2390 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME n. in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 21/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/10/2022, riconosciuta l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., determinava in anni uno di reclusione ed euro 103 di multa la pena inflitta all’imputato per il delitto di tentata rapina impropria in rubri ascrittogli.
Le censure difensive in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate in quanto la Corte di merito (pag.2) ha congruamente giustificato la riduzione per il tentativo in considerazione dell’avanzata progressione dell’azione criminosa ed ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. richiamando il precedente specifico e i precedenti di polizia a carico del ricorrente, la pluralità dei furti commessi ai danni di esercizi commerciali lo stesso giorno, l’assenza di segni di rimeditazione dell’accaduto, operando una valutazione insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce delle risultanze processuali.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
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La Consigliera estensore
Il Presidente