Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Motivazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del processo penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle circostanze del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2224/2024) offre un’importante lezione su come deve essere strutturato un ricorso che lamenti la loro mancata concessione, pena la sua inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente si doleva, con un unico motivo, del fatto che i giudici di secondo grado non gli avessero concesso le circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego evidenziando la personalità negativa dell’imputato, un giudizio desunto sia dai suoi precedenti penali sia dalle modalità con cui erano stati commessi i reati per cui era stato condannato. Secondo i giudici di merito, mancavano elementi positivi di valutazione che potessero giustificare una riduzione di pena.
La Decisione sulla Concessione delle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che il motivo di ricorso era generico e non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente si era limitato a lamentare il diniego, senza però contestare nel merito le argomentazioni della Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che la valutazione sulla personalità negativa dell’imputato fosse stata espressa con una “argomentazione immune da vizi logici”, rendendo quindi il ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nella valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti generiche. Questa valutazione si basa su un giudizio complessivo che tiene conto di tutti gli aspetti della vicenda processuale. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva legittimamente basato il proprio diniego su due pilastri concreti: i precedenti penali e le modalità di commissione del reato.
La Suprema Corte chiarisce che, di fronte a una motivazione di questo tipo, chiara e logicamente coerente, non è sufficiente per il ricorrente limitarsi a dolersi della decisione. È necessario, invece, che il ricorso articoli critiche specifiche, dimostrando l’illogicità o la contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito. Poiché il ricorso in esame non ha fatto ciò, è stato giudicato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non basta esprimere un generico dissenso. È indispensabile attaccare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o la mancata considerazione di elementi positivi decisivi che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. In assenza di una critica così strutturata, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese per il condannato. La decisione, pertanto, serve da monito sulla necessità di un’attenta e rigorosa preparazione dei ricorsi per Cassazione.
Per quale motivo il ricorrente si è rivolto alla Corte di Cassazione?
Il ricorrente ha presentato ricorso perché la Corte d’Appello non gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non contestava specificamente le motivazioni della sentenza d’appello, le quali erano basate, in modo logicamente coerente, sulla personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali e dalle modalità del reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2224 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME,
Ritenuto che con un unico motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuante generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, con argomentazione immune da vizi logici, ha evidenziato la personalità negativa dell’imputato, desumibile dai precedenti penali e dalle modalità di commissione d reati, in assenza di elementi positivi di valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
/m Il Presiden