Attenuanti Generiche: i Limiti al Ricorso secondo la Cassazione
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato e alle circostanze del reato. Tuttavia, la loro concessione o diniego è frutto di una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti entro cui è possibile contestare tale decisione in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un imprenditore condannato dalla Corte d’Appello per reati di natura fiscale e fallimentare. Nello specifico, le accuse erano di omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2015 e di bancarotta semplice documentale. In sede di appello, i giudici avevano confermato la condanna, negando però la concessione delle attenuanti generiche richieste dalla difesa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego delle attenuanti.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Ricorso
Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non riconoscere le circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. La difesa ha tentato di far valere elementi che, a suo dire, non erano stati adeguatamente considerati dai giudici di merito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione, sottolineando come il motivo del ricorso fosse inerente al trattamento sanzionatorio, un ambito in cui il giudizio di legittimità è estremamente limitato. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo verificare che la motivazione fornita sia logica, coerente e non palesemente errata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello del tutto sufficiente e priva di illogicità. I giudici di merito avevano fondato il loro diniego su due elementi concreti e ben argomentati:
1. I precedenti penali: La Corte territoriale aveva considerato la negativa rilevanza dei precedenti penali dell’imputato, un fattore classico nella valutazione della personalità del reo.
2. La condotta successiva al reato: Era stato evidenziato che l’imputato, nonostante si fosse impegnato a farlo, non aveva consegnato alla curatela fallimentare tutta la documentazione contabile della società. Questo comportamento è stato interpretato come un elemento negativo, non meritevole di una valutazione favorevole ai fini della concessione delle attenuanti.
La Cassazione ha inoltre smontato le critiche del ricorrente, definendole generiche e, in parte, palesemente infondate. Ad esempio, la pretesa mancanza di dolo (intenzione) era in netta contraddizione con la condanna, passata in giudicato su quel punto, per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), che è un delitto doloso. La sussistenza di tale reato non era stata nemmeno contestata nel ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso in Cassazione per contestare tale decisione ha successo solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Se, come in questo caso, il giudice di merito fornisce una spiegazione coerente basata su elementi concreti (precedenti, condotta post-delittuosa), la decisione è insindacabile. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione per il semplice diniego delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione sufficiente e non illogica. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è un giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha considerato due elementi principali: la negativa rilevanza dei precedenti penali dell’imputato e la sua condotta successiva al reato, in particolare il non aver consegnato tutta la documentazione contabile alla curatela fallimentare come si era invece impegnato a fare.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 04/03/1981
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME condannato alle pene di legge per i reati di omessa presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul va aggiunto dell’anno 2015 e per bancarotta semplice documentale, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto iner al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adegu esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale spiegato, con valutazione di me qui insindacabile, le ragioni ritenute ostative, senza che le critiche svolte in ricorso i logicità del percorso argomentativo; tali critiche sono infatti fondate, per un verso, su el analizzati e non illogicamente disattesi dalla sentenza impugnata, la quale ha argomentato negativa rilevanza dei precedenti penali e ha ritenuto che la condotta successiva al reato n potesse essere favorevolmente valutata (non avendo l’imputato consegnato alla curatela, come pure si era impegnato a fare, tutta la documentazione contabile della società in suo possesso per altro verso su elementi del tutto generici o comunque all’evidenza insussistenti (si allud pretesa mancanza di dolo a fronte della condanna anche per un delitto doloso come quello di cui all’art 5 d.lgs. 74 del 2000, la cui sussistenza non viene in questa sede contestata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2023.