Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e le circostanze del reato per decidere se applicare una riduzione di pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare il mancato riconoscimento di tali attenuanti in sede di legittimità, specialmente quando la difesa si basa su elementi come la confessione.
Il Caso in Esame: La Confessione non Basta per le Attenuanti
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato la confessione resa dall’imputato, un elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto giustificare una diminuzione della pena. Il ricorrente, pertanto, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare questa valutazione, ritenendola insufficiente e illogica.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del sistema processuale italiano: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello). Il giudizio di legittimità, infatti, si limita a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti. Nel caso specifico, le censure sollevate dal ricorrente erano volte a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, in particolare del peso da attribuire alla confessione. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Cassazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. I giudici di secondo grado avevano preso in esame le deduzioni difensive relative alla confessione ma, nell’ambito del loro potere discrezionale, avevano concluso che non fossero sufficienti per il riconoscimento delle attenuanti generiche. Poiché la motivazione era adeguata, non sussistevano i presupposti per un annullamento da parte della Cassazione. Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso. I giudici hanno ritenuto che le censure proposte non fossero consentite dalla legge in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non lamentava un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione, ma cercava di contrastare nel merito il mancato riconoscimento delle attenuanti. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata risultava sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, avendo esaminato adeguatamente anche le argomentazioni difensive relative alla confessione. Pertanto, il tentativo di ottenere una diversa valutazione fattuale è stato considerato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento consolidato: il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche è una valutazione di merito riservata al giudice dei gradi inferiori. Salvo i casi di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o assente, non è possibile contestare tale decisione davanti alla Corte di Cassazione. Per la difesa, ciò significa che le argomentazioni a sostegno della richiesta di attenuanti devono essere presentate in modo completo ed esaustivo in primo e secondo grado, poiché le possibilità di rimettere in discussione la valutazione del giudice in Cassazione sono estremamente limitate.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è possibile se la contestazione mira a una nuova valutazione dei fatti, come il valore di una confessione, e se la sentenza del giudice precedente è motivata in modo sufficiente e non illogico. Il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non di merito.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Una confessione garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche?
No. In base a quanto emerge dall’ordinanza, la confessione è un elemento che il giudice di merito deve valutare, ma il mancato riconoscimento delle attenuanti è legittimo se la decisione è supportata da una motivazione adeguata e logica che esamina le argomentazioni difensive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIMONE NOME NOME NOME MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive relative alla confessione resa (cfr. pagina tre della sentenza impugnata);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore