Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati e discrezionali nel processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la loro concessione o diniego, confermando un orientamento consolidato. Il caso riguarda un ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte d’Appello che, nel determinare la pena, aveva negato il riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna confermata in secondo grado, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso non riguardava l’accertamento della responsabilità penale, bensì la determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, ritenendo la decisione ingiusta e immotivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma la blocca sul nascere, ritenendo che le censure mosse dal ricorrente non fossero ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che la sostengono. La Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia di dosimetria della pena e valutazione delle circostanze. I giudici hanno chiarito che la decisione impugnata era sorretta da un apparato argomentativo solido e coerente, che soddisfaceva pienamente l’obbligo di motivazione.
Il punto cruciale è che il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. La giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che la motivazione a sostegno del diniego possa essere anche ‘implicita’ o espressa con ‘formule sintetiche’ (come, ad esempio, ‘si ritiene la pena congrua’).
Il sindacato della Corte di Cassazione su questo punto è estremamente limitato: può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è frutto di ‘mero arbitrio o ragionamento illogico’. Nel caso di specie, questa eventualità è stata esclusa. La Corte territoriale aveva, infatti, motivato il suo diniego facendo riferimento a un elemento specifico e concreto: un precedente penale a carico dell’imputato. Tale precedente è stato ritenuto un indicatore di ‘personalità negativa’, giustificando così, in modo logico e non arbitrario, la scelta di non concedere il beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che opporsi al diniego delle attenuanti generiche in Cassazione è un’impresa ardua. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la valutazione del giudice di merito. È necessario dimostrare che la decisione sia palesemente illogica o del tutto arbitraria, priva di un ancoraggio a elementi concreti desumibili dagli atti processuali. La presenza di precedenti penali, anche uno solo, costituisce un fattore che il giudice può legittimamente valorizzare per negare le attenuanti, in quanto elemento rilevante per la valutazione complessiva della personalità dell’imputato ai sensi dell’art. 133 del codice penale. Questa pronuncia, pertanto, serve come monito sull’importanza di fondare i ricorsi su vizi di legittimità concreti e non su una mera riconsiderazione del giudizio di fatto.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo su un precedente penale?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che un precedente penale è un elemento concreto e specifico che il giudice può legittimamente utilizzare per motivare il diniego delle attenuanti generiche, in quanto ritenuto indicativo di una ‘personalità negativa’ dell’imputato.
La motivazione del giudice sulla pena deve essere sempre dettagliata?
No. La giurisprudenza ammette che la motivazione sulla determinazione della pena e sulla concessione delle attenuanti possa essere anche ‘implicita’ o espressa tramite ‘formule sintetiche’ (ad esempio, ‘si ritiene la pena congrua’), purché non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/07/1999
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILAN()
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di qu Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frut di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte territorial ha motivatamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. in ragione dello specifico precedente penale a carico dell’imputato, ritenuto indicativo di negativa personalità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Consigliere estensore
Il Presidente