Attenuanti Generiche: Ricorso Inammissibile se Manca la Specificità
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adattare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro richiesta in sede di impugnazione deve seguire regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso basato su una generica doglianza circa la loro mancata concessione, senza un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il Caso: La Richiesta di Sconto di Pena
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale). L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione contestando un unico aspetto della sentenza di secondo grado: l’eccessività del trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorso si concentrava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenuta ingiusta.
La Decisione della Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il ricorso era “privo di specificità”. Questo significa che la difesa si è limitata a lamentare la decisione del giudice d’appello senza però argomentare in modo critico e dettagliato contro le specifiche ragioni che avevano portato a tale negazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e si basa su un principio consolidato della procedura penale. Il giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) aveva fornito una giustificazione precisa e puntuale per negare le attenuanti generiche. In particolare, aveva evidenziato due elementi cruciali:
1. L’assenza di elementi positivi di valutazione: Non erano emersi fatti o comportamenti dell’imputato che potessero giustificare una riduzione della pena.
2. La presenza di gravi precedenti penali: Il passato criminale del ricorrente era un fattore negativo che ostava alla concessione di un beneficio.
A fronte di questa chiara motivazione, il ricorso si è dimostrato inefficace perché non ha saputo “smontare” queste argomentazioni, limitandosi a una critica generica. La Cassazione ha inoltre sottolineato come la pena inflitta fosse già di per sé mite, rendendo ancora meno fondata la doglianza sull’eccessività della sanzione. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve confrontarsi analiticamente con la decisione che intende impugnare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Quando si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non è sufficiente affermare che la decisione sia ingiusta. È necessario, invece, analizzare punto per punto la motivazione del giudice e dimostrare, con argomenti logico-giuridici, perché essa sia errata o contraddittoria. In assenza di questo confronto critico, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, ovvero non si confrontava in modo critico e puntuale con le motivazioni della Corte d’Appello, la quale aveva negato le attenuanti sulla base dei gravi precedenti dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi di valutazione.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su due fattori principali: la presenza di gravi precedenti penali a carico del ricorrente e l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una valutazione favorevole. Inoltre, aveva considerato la pena già inflitta come mite.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 14/07/1978
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 19130/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo all’eccessività del trattamento sanzionator – con particolare riferimento alla negata concessione delle attenuanti generiche – è privo specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai gi del merito che hanno rappresentato l’assenza di elementi positivi di valutazione a fronte del presenza di gravi precedenti, nonché la mitezza della pena irrogata (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024