Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Decisione del Giudice di Merito
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione in materia di concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando che la valutazione del giudice di merito, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Questo principio ribadisce la discrezionalità del giudice nel valutare gli elementi a favore dell’imputato e l’onere per la difesa di dimostrare vizi concreti nella motivazione, piuttosto che limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna, negandogli la concessione delle circostanze attenuanti generiche e applicando un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. I motivi del ricorso si basavano essenzialmente sulla riproposizione delle stesse questioni già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio. La difesa lamentava una valutazione ingiusta della personalità dell’imputato e delle circostanze del fatto, auspicando una pena più mite.
La Decisione della Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato come i motivi presentati fossero una mera riproduzione di argomenti già adeguatamente confutati dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva fornito una motivazione logica e completa per la sua decisione, valorizzando elementi sfavorevoli all’imputato, quali:
* Le specifiche modalità della condotta illecita.
* La personalità del ricorrente.
* La presenza di precedenti penali.
* La circostanza aggravante che l’imputato si trovasse già sottoposto a una misura cautelare al momento del compimento del reato.
La Suprema Corte ha quindi stabilito che, di fronte a una motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, la decisione sul diniego delle attenuanti generiche non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è quello di rivalutare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, ponderando tutti gli elementi a disposizione e spiegando in modo chiaro e coerente perché non riteneva di concedere le attenuanti. Richiamando precedenti giurisprudenziali (come le sentenze n. 42688/2008, n. 3609/2011 e n. 34364/2010), la Cassazione ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche, se supportato da una motivazione non palesemente illogica, è insindacabile. Di conseguenza, il ricorso che non evidenzia un vizio di questo tipo, ma si limita a sollecitare una diversa lettura dei fatti, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice di merito. È necessario individuare e dimostrare un vizio specifico della motivazione, come una contraddizione evidente, una palese illogicità o un’errata applicazione di norme giuridiche. La semplice riproposizione dei motivi d’appello si rivela una strategia inefficace e controproducente, poiché porta non solo alla conferma della condanna, ma anche a un’ulteriore sanzione economica: il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha negato le attenuanti generiche al ricorrente?
La Corte non ha riesaminato la richiesta nel merito, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico e completo il suo diniego, basandosi su elementi concreti come i precedenti penali, la personalità dell’imputato e le modalità del fatto.
È possibile fare ricorso in Cassazione solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No. Secondo la decisione, il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte adeguatamente dal giudice precedente. È necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata presenti una manifesta illogicità o una violazione di legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44600 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44600 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME OSZVWKX) nato a PRATO il 26/03/2000
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Francesco
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sono riproduttivi identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato in ordine ad entrambi gli aspetti, con motivazione logica e completa, la modalità della condotta, l personalità del ricorrente, i precedenti penali, la circostanza che al momento del fatto trovasse sottoposto a misura cautelare, confutando la rilevanza delle argomentazioni poste alla base dei motivi di gravame; che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419) (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.