Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice penale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i limiti entro cui questa valutazione può essere contestata in sede di legittimità, chiarendo perché la mera riproposizione dei motivi già respinti in appello conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’appellante lamentava due aspetti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Sostanzialmente, la difesa chiedeva una pena più mite, basandosi su una diversa valutazione degli elementi a favore dell’imputato.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e confutato tali argomenti, motivando la propria decisione sulla base di elementi di segno contrario, quali la notevole gravità del fatto, la reiterazione della condotta illecita e, soprattutto, la natura organizzata dell’attività di spaccio in cui l’imputato era coinvolto insieme ad altre persone.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che merita di essere approfondito.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
Il primo punto cruciale evidenziato dalla Corte è che i motivi presentati nel ricorso erano meramente ‘riproduttivi’ di questioni già adeguatamente affrontate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre la stessa lettura dei fatti già scartata nel grado precedente. Questo approccio rende il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandolo in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita davanti alla Cassazione.
Il Ruolo della Cassazione nella Valutazione delle Attenuanti Generiche
Il secondo e fondamentale aspetto riguarda la natura del controllo esercitato dalla Corte di Cassazione. Come ribadito nell’ordinanza, la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è ‘insindacabile in cassazione’ a condizione che sia supportata da una motivazione che non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del suo convincimento, valorizzando elementi concreti (gravità, organizzazione, reiterazione) che giustificavano ampiamente sia il diniego delle attenuanti nella massima estensione sia la pena inflitta.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono lineari. Il ricorso è inammissibile perché manca di critiche specifiche alla struttura logico-giuridica della sentenza impugnata. Invece di contestare un vizio di legge o un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice d’appello, l’imputato ha semplicemente riproposto la propria, diversa, interpretazione dei fatti. La Suprema Corte, citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 42688/2008), ha ricordato che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest’ultima sia plausibile e ben argomentata. La decisione della Corte d’Appello, fondata sulla gravità e l’organizzazione del reato, era immune da vizi logici e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione importante: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio. Per avere successo, deve evidenziare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a chiedere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. La discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti generiche è ampia e può essere messa in discussione solo in casi eccezionali. Proporre un ricorso meramente ripetitivo non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi di legittimità della sentenza.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione del giudice non sia manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44595 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELBAHY MOHAMMED (ALIAS ELBAHI
COGNOME nato il 01/01/1988
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e il trattamento sanzionatorio, ritenut eccessivo, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte d appello che ha valorizzato, in ordine alla complessiva determinazione della pena, inclusa l decisione di non applicare le attenuanti generiche nella massima estensione, la gravità del fatto, la reiterazione della condotta e l’organizzata attività di spaccio realizzata con persone, al contempo confutando la lettura riduttiva dei fatti prospettata nell’atto di grav che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata – come nel caso di specie – da motivazione esente da manifesta illogicità è insindacabile in cassazione (Sez. 6 n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.