Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45536 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45536 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/01/1978
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME Raffaele;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di falsa testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei vizi dedotti;
Rilevato che, infatti, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, ritenuto di non potere operare la riduzione di pena, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche – giudicate prevalenti rispetto alla recidiva – nella misura massima di un terzo, giudicando congrua la pena irrogata e non rilevante, al fine di ridurre ulteriormente la pena, la scelta del rito alternativo che trova già un trattamento premiale nello “sconto di pena” ex artt. 438 ss. cod. proc. pen. Statuizione insindacabile in sede di legittimità, atteso che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (da ultimo, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217 – 01);
Considerato, altresì, che non vi è alcuna contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conferma della ritenuta recidiva atteso che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell’imputato ai fini della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (Sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2024