Attenuanti Generiche: La Cassazione Fissa i Paletti per l’Inammissibilità del Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso basato su tali motivi, se non evidenzia vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione offre un importante spunto di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sulla strategia difensiva da adottare in appello.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta. Sostanzialmente, la difesa riteneva che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente valorizzato elementi a favore dell’imputato che avrebbero potuto condurre a una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e i Limiti del Sindacato
Il motivo principale del ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha spiegato che tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto, che non può essere riesaminato in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che la motivazione di quest’ultimo sia immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e coerente. Hanno inoltre ricordato che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli ritenuti decisivi, implicitamente disattendendo tutti gli altri.
La Discrezionalità nella Quantificazione della Pena
Anche la censura relativa all’eccessività della pena è stata giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha ribadito che la graduazione della pena, così come la determinazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo. Se la motivazione fornita è adeguata e congrua, come nel caso di specie, la decisione non è censurabile in Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si concentra sulla natura del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti e le prove. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’, con il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, i motivi di ricorso che si traducono in una richiesta di nuova valutazione degli elementi di fatto, come la concessione delle attenuanti generiche o la quantificazione della pena, esulano dalle sue competenze, a meno che non emerga un errore logico-giuridico evidente e decisivo nella sentenza impugnata.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la difesa deve concentrare i propri sforzi nel giudizio di merito per ottenere il riconoscimento delle attenuanti e una pena equa. Il ricorso in Cassazione per tali motivi ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare una palese illogicità nel percorso argomentativo seguito dai giudici dei gradi precedenti. La decisione impone una riflessione sull’importanza di costruire una solida argomentazione già in primo grado e in appello, poiché gli spazi per una revisione in sede di legittimità sono, per espressa volontà del legislatore e costante interpretazione giurisprudenziale, estremamente ridotti.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione sulle attenuanti generiche è una questione di merito, di competenza del giudice di primo e secondo grado. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione del giudice è palesemente illogica o contraddittoria, non per un semplice disaccordo sulla valutazione.
Cosa significa che la graduazione della pena è un atto di discrezionalità del giudice?
Significa che il giudice, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.), ha il potere di stabilire l’entità concreta della pena basandosi sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del reo. Questa decisione non è sindacabile in Cassazione se è motivata in modo adeguato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 18/10/1994
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in quanto si risolve in valutazioni di merito ed è, comunque, manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che le argomentazioni con cui si contesta l’eccessività della pena non sono consentite in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’obbligo argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente