Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulle conseguenze procedurali di una difesa non completa nei gradi di merito. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati e le loro implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. La contestazione del diniego delle attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato.
2. La denuncia di un vizio di motivazione riguardo all’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati commessi.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato per la concessione di una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione, sebbene netta, si basa su due principi giuridici distinti, uno di natura sostanziale per il primo motivo e uno di carattere procedurale per il secondo.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
La Cassazione ha stabilito che il primo motivo era manifestamente infondato. Secondo la Corte, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato quando decide sulla concessione delle attenuanti generiche. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e sia esente da palesi illogicità.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione sulla gravità delle condotte predatorie, sull’assenza di qualsiasi, anche minima, iniziativa risarcitoria da parte dell’imputato e sulla presenza di una recidiva qualificata. Questi elementi sono stati considerati sufficienti e logicamente coerenti per giustificare il diniego del beneficio, rendendo la contestazione in sede di legittimità non accoglibile.
Le Motivazioni: La Preclusione del Motivo sulla Continuazione
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo all’aumento di pena per la continuazione dei reati, la Corte ha rilevato una preclusione procedurale. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati proposti nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
La Corte ha osservato che nell’atto di appello l’imputato si era limitato a lamentare una generica “eccessività del trattamento sanzionatorio”, senza mai contestare specificamente il calcolo dell’aumento di pena per la continuazione. Di conseguenza, non avendo sollevato la questione in appello, l’imputato non poteva farlo per la prima volta in Cassazione. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile per preclusione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo, la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e può essere censurata in Cassazione solo in caso di motivazione assente o manifestamente illogica. Secondo, e di cruciale importanza pratica, è essenziale che la strategia difensiva sia completa sin dal primo grado di appello: ogni specifica doglianza deve essere chiaramente formulata, altrimenti si rischia di non poterla più sollevare nel successivo grado di giudizio. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o del tutto assente. In questo caso, la Corte ha ritenuto la motivazione (basata su gravità dei fatti, assenza di risarcimento e recidiva) adeguata e logica, respingendo il motivo come infondato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘precluso’?
Significa che una specifica contestazione non può essere esaminata dalla Corte di Cassazione perché non è stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ossia nell’atto di appello. La legge processuale richiede che tutte le censure vengano presentate al momento opportuno.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questa ordinanza, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44867 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44867 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 15/11/1972
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 10 della sentenza impugnata, ove si richiama la gravità delle condotte predatorie e l’assenza di iniziative risarcitorie, anche minime, nonché la ritenuta recidiva qualificata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati, prima ancora che manifestamente infondato (poiché i giudici di merito hanno implicitamente ma adeguatamente assolto il proprio onere argomentativo – cfr. p. 10 – in presenza di reati omogenei) risulta precluso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., siccome non dedotto in sede di gravame (il motivo di appello n. 3.4. aveva per oggetto solo l’eccessività del trattamento sanzionatorio);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operat surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.