Attenuanti Generiche: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
Il diniego delle attenuanti generiche è una delle questioni più dibattute nei processi penali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione contro la decisione del giudice di merito, soprattutto quando questa è fondata sui precedenti penali dell’imputato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Ancona per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), una fattispecie di lieve entità legata al traffico di sostanze illecite.
L’imputato non contestava la sua colpevolezza, ma si opponeva alla decisione dei giudici di secondo grado di non concedergli le attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego era ingiustificato e meritava una revisione da parte della Corte di Cassazione.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma il suo esercizio può essere censurato in sede di legittimità solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte Suprema ha rilevato come i giudici d’appello avessero fornito una giustificazione chiara e logica per la loro scelta, rendendo il ricorso dell’imputato privo di fondamento.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dalla Corte d’Appello. Il diniego delle attenuanti generiche era stato esplicitamente collegato ai “numerosi precedenti penali” dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto che questo richiamo costituisse una motivazione adeguata e immune da vizi logici. La valutazione del passato criminale di un soggetto è un elemento pertinente per giudicare la sua personalità e, di conseguenza, per decidere se meriti o meno una riduzione di pena.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorso era “generico e manifestamente infondato” proprio perché non riusciva a individuare alcuna “evidente caduta logica” nel ragionamento della corte territoriale. In sostanza, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice; è necessario dimostrare che quella valutazione è irragionevole o arbitraria, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non si può ricorrere in Cassazione semplicemente per ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garantire la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni, non di sostituirsi al giudice di primo o secondo grado nel giudizio. La decisione di negare le attenuanti generiche sulla base di precedenti penali è una scelta discrezionale legittima se, come in questo caso, è supportata da una motivazione coerente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza delle sue doglianze.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi base giuridica evidente.
Quale motivazione ha usato il giudice di merito per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha negato la concessione delle attenuanti generiche basandosi sui numerosi precedenti penali dell’imputato, una motivazione considerata logica e sufficiente dalla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
L’imputato (il ricorrente) è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/05/1977
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando i numerosi precedenti penali dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigliera COGNOME atrice COGNOME
La Preside