Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del proprio sindacato su questo tema, chiarendo quando e perché un ricorso volto a contestare il loro diniego debba essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la differenza tra valutazione di merito e controllo di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione. I motivi di doglianza si concentravano su due aspetti principali: il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenuto eccessivo, e, soprattutto, la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale. Secondo la difesa, il giudice di merito non aveva adeguatamente valorizzato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità si è soffermata su entrambi i punti sollevati, evidenziando la loro infondatezza in questa sede.
Il Trattamento Sanzionatorio e le attenuanti generiche
Per quanto riguarda la pena inflitta, la Corte ha semplicemente osservato che questa era già stata fissata nel minimo edittale. Ciò significa che il giudice di merito aveva già applicato la sanzione più bassa prevista dalla legge per quel reato, rendendo di fatto impossibile un’ulteriore diminuzione su questo fronte.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Una Valutazione di Fatto
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretta da una motivazione non contraddittoria e che dia conto degli elementi presi in considerazione ai sensi dell’art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole).
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente motivato la loro decisione di negare le attenuanti. Erano stati considerati preponderanti, in senso negativo, due elementi specifici: la spregiudicatezza dimostrata dall’imputato durante la commissione del reato e il suo successivo, e fallito, tentativo di crearsi un alibi. Secondo la Cassazione, questa motivazione era pienamente logica, coerente e fondata su elementi concreti emersi dal processo. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di legittimità (come una violazione di legge o una manifesta illogicità) che potesse giustificare un intervento della Suprema Corte. Il ricorso, proponendo di fatto una nuova e diversa valutazione dei medesimi elementi, si poneva al di fuori dei limiti del giudizio di cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, è necessario dimostrare un vizio specifico della motivazione, come una sua palese contraddittorietà, l’omissione di valutazione di un elemento decisivo o un errore di diritto. In assenza di tali vizi, la discrezionalità del giudice di merito rimane sovrana. La decisione, pertanto, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende, a causa dell’evidente inammissibilità del ricorso.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo in casi limitati. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria, viola la legge o omette di valutare un elemento decisivo, ma non per chiedere una semplice riconsiderazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica e non contraddittoria per negare le attenuanti, indicando come elementi negativi preponderanti la spregiudicatezza della condotta dell’imputato e il suo tentativo fallito di crearsi un alibi.
Quali elementi considera il giudice per concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice valuta tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, tra cui la gravità del reato (modalità dell’azione, gravità del danno) e la capacità a delinquere del colpevole (motivi a delinquere, carattere, condotta di vita, condotta antecedente e susseguente al reato).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5644 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5644 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in CINA il 15/04/1968 avverso la sentenza del 21/05/2024 della Corte d’appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perchØ, in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena Ł stata contenuta nel minimo edittale, mentre, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorso Ł in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), e nel caso in esame il giudice del merito ha indicato come preponderanti, ai fini del diniego, la spregiudicatezza mostrata in occasione della condotta delittuosa ed il tentativo fallito di crearsi un alibi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME