Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29739 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29739 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TROPEA il 07/10/1979
orsettere le generante e gli altri dati identilicath4 a norma dell’art. 52 tigs. 155103 in quentot D disposto d’ufficio el riChiSSts di Porta la MIO* &dile.
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che le censure proposte sono generiche al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello, delle dinamiche familiari raccontate
dalla persona offesa, e che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni del padre e del figlio.
Quanto al primo motivo, con il quale si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, lo stesso è manifestamente infondato poiché, anche se il reato si fosse consumato
nel settembre 2016, con il previsto raddoppio dei termini di prescrizione, il termine di cui all’art. 157 cod. proc. pen. andrà a cadere nel settembre 2031.
Il secondo motivo sulla attendibilità della persona offesa – che non è, come sostenuto dalla difesa, unicamente ricondotta dai Giudici alla mancata costituzione
di parte civile – è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, che ha motivato sulla genuinità, spontaneità e coerenza del narrato
della stessa, oltre che sui riscontri alle sue dichiarazioni.
Peraltro, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel
compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, il che
non è nella fattispecie.
In relazione al terzo motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11 quinquies, lo stesso è inammissibile in quanto dedotto solo in questa sede e non, tempestivamente, nei motivi d’appello.
Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte d’appello sottolineato le modalità della condotta e la gravità dei fatti, oltre che la assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.