Attenuanti Generiche: L’Importanza di un Ricorso Specifico
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, la richiesta di tali attenuanti in sede di impugnazione deve seguire regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso non sufficientemente dettagliato porti a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguenze negative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990). L’imputato era stato condannato in primo grado dal G.I.P. del Tribunale a una pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 8.400,00 euro di multa. Tale decisione era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione della Corte d’Appello in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del processo di cassazione: il ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a una generica lamentela. Nel caso di specie, il motivo di appello è stato giudicato ‘manifestamente inammissibile’ ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
I giudici di legittimità hanno osservato che la motivazione resa dai giudici di merito (sia in primo che in secondo grado) per negare le attenuanti generiche era completa, logicamente coerente e priva di vizi giuridici. La Corte d’Appello aveva spiegato in modo esauriente le ragioni del diniego.
Il ricorso dell’imputato, invece, è stato considerato:
* Generico e aspecifico: non indicava in modo puntuale quali fossero le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione.
* Non confrontato con la sentenza impugnata: il ricorrente non ha adeguatamente criticato le argomentazioni specifiche usate dalla Corte d’Appello, limitandosi a riproporre una richiesta già respinta.
In sostanza, la Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti (giudizio di merito), ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità). Un ricorso che chiede una nuova valutazione di elementi già ponderati dai giudici di merito, senza evidenziare un chiaro errore di diritto o un vizio logico manifesto, non può essere accolto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per cassazione. Per avere una possibilità di successo, specialmente su questioni discrezionali come le attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare la mancata concessione. È indispensabile:
1. Analizzare a fondo la motivazione della sentenza impugnata.
2. Individuare specifici vizi logici o errori nell’applicazione delle norme di riferimento.
3. Articolare una critica puntuale e argomentata, dimostrando perché il ragionamento del giudice di merito è errato.
Un ricorso generico, che si limita a una doglianza astratta, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni per l’imputato. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di puro diritto, escludendo tentativi di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Per quale motivo l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione?
L’imputato ha presentato ricorso per un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché il motivo era generico, aspecifico e non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, che aveva giustificato il diniego delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31349 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31349 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 16/01/1979
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
“i 1. Con sentenza del 14 febbraio ‘2£1231 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 3 novembre 2023 con cui NOME era stato condannato alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 8.400,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore