Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice valuta la personalità dell’imputato e la gravità del reato per adeguare la pena al caso concreto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11471 del 2025, offre un importante spunto di riflessione sui limiti del ricorso e sulla necessità di articolare le proprie difese in modo specifico fin dai primi gradi di giudizio. Il caso riguardava un imputato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
L’imputato era stato condannato in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Bari. La Corte di Appello, pur confermando la sua responsabilità penale per il delitto di detenzione di stupefacenti, aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando la pena in cinque anni di reclusione e 22.000 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di Appello avesse illegittimamente e immotivatamente negato l’applicazione delle attenuanti generiche. In particolare, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero tenuto conto delle gravi condizioni di salute del ricorrente.
La Valutazione del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Il cuore della questione risiede nella natura del giudizio sulle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno di tali attenuanti è un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Questo giudizio non può essere sindacato in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente contraddittoria o illogica.
Il giudice di merito, per decidere, deve basarsi sugli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato (desunta dalla natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione) e la capacità a delinquere del colpevole.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. La Gravità del Fatto come Elemento Ostativo
In primo luogo, la Corte ha osservato che la decisione della Corte di Appello era adeguatamente motivata. I giudici di secondo grado avevano negato le attenuanti individuando un elemento ostativo chiaro: la gravità del fatto. Questa gravità era stata desunta da due fattori specifici:
* La diversità tipologica delle sostanze stupefacenti detenute.
* Il rilevante dato ponderale (la quantità) delle stesse.
Questi elementi, secondo la Cassazione, sono perfettamente in linea con i criteri di valutazione previsti dall’art. 133 del codice penale e costituiscono una base logica e sufficiente per escludere una mitigazione della pena.
2. La Novità e Genericità del Motivo di Ricorso
In secondo luogo, e in modo decisivo, la Suprema Corte ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico. Le presunte ‘gravi condizioni di salute’ del ricorrente, invocate come ragione per la concessione delle attenuanti, non erano mai state menzionate né emergevano dalla sentenza impugnata. Ancor più importante, la difesa non le aveva nemmeno allegate nell’atto di appello.
Sollevare una questione per la prima volta in Cassazione, senza averla sottoposta al giudice di secondo grado, rende il motivo di ricorso inammissibile. Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di merito dove introdurre nuovi elementi di fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza sottolinea una lezione fondamentale per la pratica legale: la strategia difensiva deve essere costruita in modo completo e dettagliato fin dal primo grado di giudizio e, soprattutto, nell’atto di appello. Qualsiasi elemento che si ritiene rilevante per la decisione, come le condizioni di salute dell’imputato o altre circostanze personali, deve essere specificamente dedotto e provato davanti al giudice di merito.
Affidarsi a motivi generici o introdurre nuovi argomenti in sede di legittimità è una strategia destinata al fallimento. La Corte di Cassazione, come custode della corretta applicazione della legge, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti. La decisione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rappresenta la logica conclusione di un ricorso privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Un imputato può chiedere le attenuanti generiche per motivi di salute per la prima volta in Cassazione?
No. La sentenza chiarisce che le circostanze fattuali, come le condizioni di salute, devono essere allegate e discusse nei gradi di merito (primo grado e appello). Introdurle per la prima volta in Cassazione rende il motivo di ricorso inammissibile.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche basandosi sulla gravità del fatto, come desumibile, in caso di spaccio, dalla diversità e dalla quantità delle sostanze stupefacenti detenute. Questa valutazione è considerata un giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se logicamente motivato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. L’imputato viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11471 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11471 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Bari il 02/05/1988 avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Bari all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputata, la Corte di appello di Bari ha rideterminato in cinque anni di reclusione e 22.000 di multa la pena inflitta nei confronti di COGNOME nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in maniera illegittima ed immotivata, senza tener conto delle gravi condizioni di salute in cui versa il ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico.
Rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), nel caso in esame la Corte di merito ha individuato, quale elemento ostativo per una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen., la gravità del fatto desumibile dalla diversità tipologica delle sostanze stupefacente detenute e dal rilevate dato ponderale, elementi certamente valutabili ex art. 133, comma 1, n. 1 cod. pen.
Si è al cospetto dì una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi insindacabile in sede di legittimità – a fronte della quale, peraltro, i motivo si rileva del tutto generico, anche considerando che le asserite gravi condizioni di salute del ricorrente non emergono dalla sentenza impugnata e nemmeno erano state allegate con l’atto di appello.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali’ e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 12/03/2025.