Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 22/07/1990
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli art 110, 628, 582, 585 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria, è generico e manifestamente infondato; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie logicamente corretta (vedi pagg. 2-3), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazio generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito;
rilevato, in particolare, che la Corte distrettuale ha illustrato le ragioni della non necessarie dell’attività istruttoria volta all’accertamento della provenienza delittuosa della bicic sottratta al COGNOME alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagina 3 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine alla ricostruzione d vicenda in esame.
considerato il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità.
rilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego dell invocate attenuanti, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser?, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel ca specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevan rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/20 Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02);
rilevato, inoltre che la Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risulta processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell’imputato e della gravità del reato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. Il Collegio intende ribadire, i proposito, il principio di diritto secondo cui la determinazione della pena costituisce il risulta una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discost significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale so
impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 07 marzo 2025 Il Cons . GLYPH – e’)n sore
La Presidente