Attenuanti Generiche: Il Ricorso è Inammissibile se Generico e Assertivo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla concessione delle attenuanti generiche e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per contestare efficacemente il diniego di tali circostanze, non basta una generica doglianza, ma è necessario dimostrare un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari, per il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011. La pena inflitta era di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, calcolata tenendo conto dell’aumento per la recidiva reiterata e specifica e della diminuzione per la scelta del rito abbreviato.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. La critica si concentrava specificamente sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, le argomentazioni della difesa erano “fortemente generiche e meramente assertive”. In sostanza, il ricorso non andava oltre una semplice insistenza sulla necessità di concedere le attenuanti, senza però evidenziare specifiche contraddizioni o illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella natura del potere discrezionale del giudice di merito e nei limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Le motivazioni dell’ordinanza si possono riassumere nei seguenti punti chiave:
1. Genericità del Ricorso: La Corte ha sottolineato che la difesa si è limitata a insistere, con “deduzioni aspecifiche e apodittiche”, sulla necessità di riconoscere le attenuanti generiche. La sentenza impugnata, al contrario, aveva chiarito l’assenza di elementi positivi meritevoli di valutazione a tal fine, con un’argomentazione coerente e priva di vizi logici.
2. Potere Discrezionale del Giudice di Merito: La valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice. La Cassazione ha ribadito che, se tale potere è esercitato in modo congruo, logico e coerente con i principi di diritto, la sua decisione non è censurabile in sede di legittimità. Un ricorso che mira a una “rivalutazione in fatto” di elementi già considerati o alla valorizzazione di dati trascurati è destinato all’inammissibilità.
3. Onere Motivazionale sull’Art. 133 c.p.: Un aspetto cruciale è che l’onere motivazionale del giudice nel negare le attenuanti non richiede necessariamente l’esame analitico di tutti i parametri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). È sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni del diniego in modo logicamente sostenibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre importanti spunti pratici. Chi intende impugnare una sentenza per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a esprimere un dissenso sulla valutazione del giudice. È indispensabile, invece, strutturare il ricorso in modo specifico, individuando e argomentando in maniera puntuale i vizi logici, le contraddizioni o le palesi omissioni motivazionali che inficiano la decisione. Tentare di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti è una strategia processuale destinata al fallimento, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le motivazioni addotte dalla difesa erano considerate fortemente generiche e meramente assertive, limitandosi a insistere sulla necessità del riconoscimento delle attenuanti senza individuare vizi logici specifici nella sentenza impugnata.
È obbligatorio per un giudice analizzare tutti i criteri dell’art. 133 c.p. per negare le attenuanti generiche?
No, la Corte ha specificato che l’onere motivazionale per negare le attenuanti generiche non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 del codice penale. È sufficiente che la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9207 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 18/05/1979
avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha conferm sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 07/03/2018, aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 set 2011 e per l’effetto – applicato l’aumento per la contestata recidiva reiterata e specif computata la diminuente del rito abbreviato – lo aveva condannato alla pena di anni uno uno e giorni dieci di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per man illogicità della motivazione, quanto al trattamento sanzionatorio in genere e alle ci attenuanti generiche in particolare.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.
3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili. A fronte delle argomentazioni s in sentenza, che sono scevre da vizi logici e giuridici e sono state espresse in maniera e non contraddittoria, la difesa si limita sostanzialmente a insistere – con deduzioni a e apodittiche – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al ric delle circostanze attenuanti generiche.
3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rien potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato cong logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano esse indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissib del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della Cassa delle a (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.