Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla concessione delle attenuanti generiche, un tema centrale nel diritto penale. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per ottenere una riduzione di pena non è sufficiente lamentare la presunta inadeguatezza della sanzione, ma è necessario presentare motivi specifici e concreti. Questa decisione sottolinea il rigore con cui i giudici di legittimità valutano i ricorsi, respingendo quelli basati su doglianze generiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa aveva richiesto la concessione delle attenuanti generiche sostenendo che la pena inflitta fosse eccessiva e che fosse necessario renderla più adeguata. La Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, fornendo una motivazione che riteneva la sanzione già proporzionata alla gravità dei fatti commessi. L’imputato ha quindi deciso di impugnare questa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di ricorso non solo generico, ma anche manifestamente infondato. La decisione si allinea a un orientamento consolidato, secondo cui la Corte di merito non è tenuta a concedere le attenuanti quando non emergono elementi positivamente apprezzabili che possano giustificare una mitigazione della pena. La condanna del ricorrente è stata pertanto confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della motivazione addotta dal ricorrente. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una “corretta ed esaustiva risposta” alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano correttamente confutato la necessità di un’ulteriore riduzione della pena, rilevando che, in assenza di “elementi positivamente apprezzabili”, il trattamento sanzionatorio applicato era già adeguato alla gravità dei fatti.
La Suprema Corte ha quindi stabilito che un motivo di appello che si limita a richiedere la concessione di circostanze attenuanti basandosi sul presupposto generico della necessità di adeguare la pena è inefficace. Non è sufficiente contestare l’entità della pena; è onere della difesa indicare specifici elementi fattuali (come la condotta post-delittuosa, l’incensuratezza, il contesto sociale) che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare positivamente. In mancanza di tali specificazioni, il ricorso si risolve in una mera critica astratta della decisione impugnata, rendendolo così inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cruciale per la pratica forense: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile, specialmente in materie rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice come la concessione delle attenuanti generiche. Per i professionisti legali, ciò significa che le richieste di riduzione della pena devono essere sempre supportate da argomentazioni dettagliate e ancorate a elementi concreti emersi nel processo. Per l’imputato, la decisione chiarisce che il sistema giudiziario non premia le contestazioni generiche, ma richiede una collaborazione attiva nel fornire al giudice tutti gli elementi utili a una valutazione equa e completa. In definitiva, la pena è ritenuta adeguata se rispecchia la gravità del reato, e la sua riduzione attraverso le attenuanti generiche è un’eccezione che deve essere meritata e provata.
È sufficiente chiedere le attenuanti generiche sostenendo che la pena è troppo alta?
No, secondo l’ordinanza non è sufficiente. La richiesta deve essere supportata da elementi positivi e concreti, e non può basarsi su una generica affermazione sulla necessità di rendere la pena più adeguata.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta che la Corte non esamina il merito della questione, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 15/11/1994
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME Sebastiano e le conclusioni della difesa trasmesse il 7 gennaio 2025
OSSERVA
· Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione .in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato tenuto conto che, a fronte di un motivo di appello che richiedeva la concessione di tali circostanze attenuanti su presupposto della necessità di rendere adeguata la pena complessivamente irrogata, la Corte di merito ha fornito corretta ed esaustiva risposta proprio confutando la necessità di una riduzione ulteriore della pena rilevando come, in assenza di elementi positivamente apprezzabili, il trattamento sanzionatorio si rivelasse adeguato alla gravità dei fatti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna deIl,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.