Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48027 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48027 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2022 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in dta 06 settembre 2021, ha condannato NOME COGNOME per la violazione dell’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, accertato in data 30/05/2018.
La Corte di appello ha dichiarato infondato il motivo di impugnazione nel merito, relativo alla asserita mancanza del decreto di espulsione perché erroneamente indicato, nell’imputazione, come emesso da una diversa autorità, ed ha respinto le richieste di assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen. e di concessione delle attenuanti generiche, per la gravità del reato e i ripetuti ingressi clandestini dell’imputato, nonostante i decreti di espulsione a lui più volte consegnati e sempre eseguiti coattivamente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce l’omessa concessione delle attenuanti generiche.
La Corte di appello non ha adeguatamente motivato il diniego del beneficio, limitandosi a ritenere congrua l’irrogazione di una pena pari al minimo edittale, senza considerare che il giudice di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale della pena e il ricorrente si è ormai stabilizzato in Italia, avendo contratto matrimonio con una cittadina comunitaria ed avendo avuto due figli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità.
Il ricorrente si limita a censurare l’omessa concessione delle attenuanti generiche senza neppure indicare gli elementi, a lui favorevoli, che giustificherebbero tale concessione, e non si confronta con la motivazione di secondo grado, che è ampia ed esaustiva sulla questione, richiamando quanto già espresso in tema di gravità e pericolosità del fatto commesso e pericolosità del soggetto, già in precedenza espulso due volte coattivamente, e due volte rientrato in modo illegittimo. A fronte di tali elementi negativi, nessun riliev può avere la condotta successiva al reato, costituita dall’intervenuto coniugio con una cittadina comunitaria, che non risulta neppure essere stata evidenziata ai giudici di merito, i quali non ne fanno menzione nelle loro sentenze.
Deve, peraltro, ribadirsi che l’omessa valutazione di alcuni dei parametri stabiliti dall’art. 133 cod.pen. non costituisce una violazione di legge, dal momento che, secondo il consolidato principio di questa Corte, «In tema di
circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferim a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato.» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Inoltre questa Corte ha anche statuito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva; non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento.
Il ricorso inoltre, come detto, è del tutto generico, omettendo di indicare per quali motivi la valutazione di gravità del fatto e di pericolosità dell’imputat sarebbe errata, e quali diversi ed ulteriori elementi, prospettati ai giudici d merito, siano stati da costoro immotivatamente disattesi.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore