Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4356 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4356 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo del ricorso; rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui agli artt.
4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere portato illegalmente in luogo pubblico una bomboletta spray “Cs ko dispersant” del peso di 90 grammi;
con il ricorso, COGNOME lamenta, con motivo unico, la carenza e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
la richiesta è stata disattesa in ragione dell’assenza, nel caso di specie, di alcuna circostanza idonea a far ritenere l’imputato meritevole delle circostanze invocate, in quanto dimostratosi restio ad ogni manifestazione di resipiscenza;
considerato che:
a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di assoluta genericità, nonché smentite dalle risultanze probatorie in atti;
invero, le modalità di detenzione della bomboletta e la concreta inefficacia lesiva del liquido presente in essa – invocate a sostegno della richiesta de qua, quali elementi che avrebbero consentito, ove considerati, un giudizio favorevole al riconoscimento delle circostanze in questione – sono stati confutati e smentiti dal giudice di merito, essendo stata rinvenuta la bomboletta nell’autovettura che circolava sulla pubblica via ed essendo stata evidenziata la potenzialità nociva e lesiva della stessa;
il ricorrente non descrive, peraltro, le circostanze di fatto asseritamente pretermesse dal giudicante;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025