Attenuanti Generiche: Ricorso Inammissibile se Generico e Ripetitivo
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la richiesta per la loro applicazione deve essere supportata da argomentazioni solide. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25392/2024) chiarisce i requisiti di ammissibilità del ricorso che contesta il loro diniego, sottolineando la necessità di un confronto specifico con la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata applicazione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel non concedere tale beneficio, ma il ricorso proposto si limitava a una contestazione generale senza entrare nel merito delle argomentazioni espresse nella sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si è concentrata esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso era stato formulato. Secondo i giudici supremi, il motivo di ricorso era palesemente inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la propria decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come “del tutto generico e reiterativo”. Questo significa che le argomentazioni erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere richieste già formulate, senza aggiungere nuovi elementi critici validi per un giudizio di legittimità. Mancava, infatti, un “reale confronto con la motivazione” della sentenza impugnata, che è un requisito essenziale per poter chiedere alla Cassazione di rivedere una decisione.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato un principio consolidato della propria giurisprudenza. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Una volta che il giudice ha fornito una spiegazione logica e coerente basata su tali elementi, tutte le altre circostanze (favorevoli o meno) si considerano implicitamente superate da tale valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta esente da “evidenti illogicità”, rendendo quindi il ricorso manifestamente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente una lamentela generica. È indispensabile redigere un ricorso che analizzi punto per punto la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le eventuali illogicità, contraddizioni o vizi di legge. Un ricorso che si limita a riproporre la richiesta senza una critica strutturata è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità e il confronto diretto con la decisione impugnata sono, quindi, le chiavi per un ricorso efficace.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico, reiterativo e manifestamente infondato, in quanto non presentava un confronto reale e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Un giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per motivare il diniego, superando implicitamente tutti gli altri con tale valutazione.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità perché del tutto generico e reiterativo, in mancanza di reale confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente