Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Il tema delle attenuanti generiche è centrale nel diritto penale, rappresentando uno strumento di personalizzazione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è un diritto automatico dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7 Penale, n. 40378/2024) ribadisce un principio fondamentale: il ricorso che ne lamenta la mancata applicazione deve essere specifico e non generico, soprattutto quando il giudice di merito ha già fornito una motivazione adeguata. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i criteri che guidano i giudici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La difesa lamentava essenzialmente due aspetti: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta. Secondo la ricorrente, la corte territoriale non aveva adeguatamente considerato elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto la doglianza ‘generica’, ovvero formulata in modo vago e non in grado di confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni: quando le attenuanti generiche vengono negate
L’ordinanza offre spunti cruciali per comprendere la logica dietro il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la decisione del giudice di merito fosse ben motivata e immune da vizi logici.
Il Diniego non è un Diritto Violato
Innanzitutto, viene ribadito che la concessione delle attenuanti non è un diritto dell’imputato. Il loro diniego, tuttavia, deve essere giustificato. Il giudice non può limitarsi a negarle, ma deve fondare la sua decisione su ‘elementi positivi non emersi’. Nel caso specifico, la motivazione era solida e basata su due fattori chiave:
1. La commissione di più reati in un breve arco temporale.
2. La presenza di plurimi precedenti penali a carico della persona.
Questi elementi sono stati considerati indicatori di una personalità non meritevole del beneficio, giustificando così la decisione del giudice di merito.
La Pena già ai Minimi Edittali
Un altro punto fondamentale sottolineato dalla Corte è che la pena era già stata determinata ‘nei minimi edittali’. Questo significa che il giudice aveva già applicato la sanzione più bassa prevista dalla legge per i reati contestati. In un contesto simile, la richiesta di un’ulteriore riduzione attraverso le attenuanti generiche richiede argomenti particolarmente forti e specifici, che nel ricorso in esame mancavano.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza conferma che la richiesta di attenuanti generiche deve essere supportata da un’argomentazione robusta e non può risolversi in una mera lamentela. Per avere successo, un ricorso deve demolire la logica della sentenza impugnata, dimostrando perché la valutazione del giudice di merito è stata errata o illogica. La genericità, al contrario, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La presenza di precedenti penali e la reiterazione di condotte illecite rimangono elementi ostativi quasi insormontabili per ottenere una riduzione di pena basata sulla clemenza del giudice.
Perché il ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. La doglianza non contestava in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già adeguatamente vagliato e disatteso la richiesta con argomenti giuridicamente corretti.
Le attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, l’ordinanza chiarisce che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto. Il loro diniego deve però essere motivato, basandosi sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, come in questo caso la presenza di precedenti penali.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche in questo caso?
Il giudice ha basato il diniego su due elementi principali: la commissione di più reati nell’arco di pochi minuti e il fatto che l’imputata avesse già plurimi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40378 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PAOLO( BRASILE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costitui dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall’eccessività dell pena che, al contrario, sono state adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la pena è stata contenuta nei mi edittali e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituis un diritto dell’imputato rdeve essere fondato su elementi positivi non emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla commissione di più reati nell’arco di po minuti peraltro da parte di persona con plurimi precedenti;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.