Attenuanti Generiche: Il Ricorso Generico non Supera l’Esame della Cassazione
L’ottenimento delle attenuanti generiche rappresenta spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo incidere significativamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: per contestare il loro mancato riconoscimento, non basta una semplice doglianza, ma è necessario un ricorso specifico e non meramente ripetitivo. Analizziamo una decisione che ha dichiarato inammissibile l’appello di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, proprio a causa della genericità dei suoi motivi.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale di Rimini per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da diverse circostanze. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non rassegnato, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: La Questione delle Attenuanti Generiche e della Pena
L’imputato lamentava principalmente due vizi nella sentenza d’appello:
1. Vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di non concedere le attenuanti, limitandosi a una valutazione generica.
2. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Si contestava la congruità della pena inflitta, ritenuta eccessiva e non correttamente graduata.
Entrambi i motivi miravano a ottenere una revisione più favorevole della condanna, puntando a una riduzione della pena finale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
### Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Non Basta Ripetere le Argomentazioni
Il primo motivo è stato respinto perché ritenuto generico e, soprattutto, una mera riproposizione di quanto già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il giudice di secondo grado aveva fornito una motivazione dettagliata e logica. In particolare, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato:
* L’assenza di elementi di segno positivo: Non emergevano circostanze favorevoli all’imputato.
* La gravità del reato: Desunta non solo dal tasso alcolemico superiore al limite minimo, ma anche dalla condotta di guida a forte velocità.
* I plurimi precedenti penali: Un dato che incide negativamente sulla valutazione della capacità a delinquere del soggetto.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si limitava a ripetere la richiesta senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, risultando così inammissibile.
### La Determinazione della Pena: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. L’obbligo di motivazione è assolto quando il giudice fa riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere), come avvenuto nel caso di specie.
La Corte ha inoltre precisato che una motivazione particolarmente dettagliata è richiesta solo quando la pena si discosta notevolmente dalla media edittale. In questo caso, la pena base (due mesi di arresto e 2000 euro di ammenda) era addirittura inferiore alla media. Pertanto, la conferma da parte della Corte d’Appello, che ha ritenuto la pena congrua in base alla gravità dei fatti e ai precedenti penali, era stata pienamente motivata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento processuale cruciale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, deve sollevare questioni di legittimità specifiche, criticando in modo puntuale la logica giuridica della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di doglianze già esaminate e respinte, senza un confronto analitico con la motivazione del giudice precedente, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per l’imputato, ciò si è tradotto non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.
Perché un ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è considerato generico e una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice valuta l’assenza di elementi di segno positivo, la gravità del reato (come un elevato tasso alcolemico e una guida pericolosa) e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
Quando il giudice deve motivare in modo particolarmente dettagliato la quantità della pena?
Una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione della pena è richiesta solo quando questa è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato. Se la pena è inferiore o pari alla media, è sufficiente il richiamo ai criteri generali, come la gravità del fatto e la capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 giugno 2025 di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di Rimini in ordine al reato di cui a ll’art . 186 comma 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies Cod. Strada commesso in COGNOMEone il 24 gennaio 2022 alla pena ritenuta di giustizia.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di
censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione, con cui si è dato atto dell’assenza di elementi di segno positivo (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 -01), della gravità del reato (quale data desumere dal tasso alcolemico superiore al limite minimo previsto per la fattispecie incriminatrice e dalla condotta di guida a forte velocità) e dei plurimi precedenti a suo carico.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto generico e reiterativo della doglianza già proposta in sede di impugnazione, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Dopo che il Tribunale aveva determinato la pena muovendo, quale base, da mesi 2 di arresto e euro 2000 di ammenda (inferiore alla media edittale) aumentata del doppio ex art. 186 comma 2 bis Cod. Strada e diminuita della metà per il rito, la Corte ha confermato detta statuizione, rilevando che detta pena era congrua in relazione ai parametri ex art. 133 cod. pen., ovvero alla gravità del reato (desunta dagli indici su indicati) e alla capacità a delinquere (desunta dai plurimi precedenti penali) e in tal modo ha pienamente assolto all’onere di motivazione.
Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME