Attenuanti Generiche: Il Ricorso è Inammissibile se Non Contesta le Motivazioni del Giudice
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per l’individualizzazione della pena, consentendo al giudice di adeguarla al caso concreto. Tuttavia, la richiesta di tali attenuanti in sede di appello o di legittimità deve essere supportata da motivi specifici che si confrontino criticamente con la decisione del giudice precedente. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta semplice documentale, previsto dagli articoli 217 e 224 della legge fallimentare. Nello specifico, l’accusa era quella di aver omesso la tenuta delle scritture e dei libri contabili obbligatori. La condanna, emessa dal Tribunale di Brescia, veniva confermata dalla Corte d’Appello locale.
L’imprenditore decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso verteva sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, che a suo dire non era stato adeguatamente giustificato.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo di appello non era meritevole di accoglimento in quanto risultava generico e aspecifico. L’imprenditore, nel suo ricorso, si era limitato a dolersi del mancato riconoscimento delle attenuanti, senza però confrontarsi con le precise ragioni che avevano spinto la Corte d’Appello a negarle.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il giudice di legittimità ha rilevato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito una motivazione chiara e logica per escludere l’applicazione delle attenuanti generiche. In particolare, i giudici di merito avevano evidenziato due elementi ostativi:
1. Un precedente penale specifico: la presenza di una precedente condanna per un reato della stessa natura indicava una certa propensione a delinquere.
2. L’assenza di segni di resipiscenza: non era emerso alcun elemento che potesse far pensare a un sincero pentimento da parte dell’imputato.
Il ricorso presentato alla Cassazione, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, si limitava a riproporre la richiesta in modo generico. Questo comportamento processuale rende il ricorso ‘aspecifico’, ovvero incapace di instaurare un vero contraddittorio sulla motivazione della sentenza impugnata. Non basta lamentare una decisione sfavorevole; è necessario spiegare perché la motivazione che la sorregge sarebbe errata, illogica o carente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare. Limitarsi a ripetere le proprie richieste senza smontare le argomentazioni della controparte (in questo caso, del giudice di secondo grado) equivale a presentare un atto inefficace. La concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito, e la sua decisione, se motivata in modo logico e coerente come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità se il ricorso non ne evidenzia vizi specifici.
Perché il ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e aspecifico. Non contestava in modo puntuale le motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti, limitandosi a riproporre la richiesta.
Quali erano le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti sulla base di due elementi specifici: l’esistenza di un precedente penale specifico a carico del ricorrente e la totale assenza di segni di resipiscenza, ovvero di pentimento per il reato commesso.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che confermava quella del Tribunale di Brescia per il delitto previsto dagli artt. 224 e 217, prim comma, I. fall. per omessa tenuta delle scritture e dei libri obbligatori;
Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione per omessa valutazione di un motivo di appello che chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; a ben vedere la Corte di merito analizza il trattamento sanzionatorio e esclude l’applicazione dell’attenuante ex art. 62-bis cod. pen. in quanto sussiste un precedente penale specifico, difettando segni di resipiscenza, argomenti ostativi con i quali l’attuale ricorso non confronta, risultando pertanto generico per aspecificità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il consigliere estensore