Attenuanti generiche: quando il ricorso è generico
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché consente al giudice di adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e della persona. Tuttavia, la richiesta di tali attenuanti deve essere supportata da argomentazioni solide e specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta il loro diniego, sottolineando l’importanza di non presentare motivi vaghi o ripetitivi.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale e la presunta eccessività della pena inflitta. L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della corte territoriale, riproponendo doglianze che erano già state esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto il ricorso “del tutto generico oltre che manifestamente infondato”. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
Il cuore della decisione risiede nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di attenuanti generiche. I giudici hanno spiegato che, per negare la concessione di queste circostanze, il giudice di merito non ha l’obbligo di analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato, sia esso dedotto dalla difesa o ricavabile dagli atti. È invece sufficiente che la motivazione si basi su un “congruo riferimento all’assenza di elementi positivi”.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato come la decisione impugnata avesse adeguatamente motivato il diniego e come, per contro, il ricorrente non avesse nemmeno indicato quali specifici elementi positivi fossero stati trascurati. Un ricorso che si limita a ripetere lamentele già respinte, senza aggiungere nuovi e specifici argomenti, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche la seconda doglianza, relativa alla quantificazione della pena, è stata giudicata infondata. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale discrezionalità, esercitata nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico, arbitrario o privo di una motivazione adeguata.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione facendo riferimento a elementi concreti come la consistenza del danno e i precedenti penali dell’imputato. Di fronte a una motivazione sufficiente e logica, la Cassazione non può intervenire per modificare la pena.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che un ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una generica riproposizione di argomenti già valutati. Chi intende contestare il diniego delle attenuanti generiche deve indicare con precisione quali elementi positivi e meritevoli di considerazione siano stati ingiustamente ignorati dal giudice. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel determinare la pena, un potere che può essere censurato solo in presenza di vizi di motivazione evidenti e gravi. La mera speranza di ottenere uno sconto di pena non è sufficiente a fondare un ricorso ammissibile.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è generico?
Significa che il ricorso non articola critiche specifiche e motivate contro la decisione impugnata, ma si limita a ripetere lamentele già esaminate o a formulare contestazioni vaghe, senza indicare con precisione le ragioni di diritto o i vizi logici che renderebbero errata la sentenza.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare tutti gli argomenti della difesa?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata citata nella decisione, il giudice non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che fornisca una motivazione congrua basata sull’assenza complessiva di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 926 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 926 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 13/05/1975
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico, stringatissimo motivo di ricorso, con il quale si deduce – reiterando doglianze già disattese e già riconosciute aspecifiche – la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico oltre che manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion (si veda, in particolare, pag. 5), mai indicati neppure dal ricorrente;
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si vedano pagg. 4 e 5, sulla consistenza del danno e sui precedenti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
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