Attenuanti Generiche: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale sul tema delle attenuanti generiche e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. Quando si contesta la mancata concessione di queste circostanze, non è sufficiente una critica generica alla decisione del giudice. È necessario, invece, fornire elementi concreti e specifici. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire perché la specificità dei motivi è un pilastro del processo penale.
Il Contesto del Caso: La Condanna e l’Appello
Il caso ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, dopo la sentenza di primo grado, aveva proposto appello, vedendosi confermare la condanna dalla Corte d’Appello di Napoli. Uno dei punti centrali del suo successivo ricorso per Cassazione era proprio la contestazione della decisione dei giudici di merito di non concedergli le circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso per Cassazione e le Attenuanti Generiche
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel negargli il beneficio delle attenuanti generiche. Questo tipo di attenuanti consente al giudice di ridurre la pena tenendo conto di aspetti favorevoli relativi al fatto o alla personalità del condannato, non espressamente previsti da altre norme. La difesa del ricorrente, tuttavia, si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile: la genericità del motivo di ricorso.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due principi cardine.
La Motivazione Logica del Giudice di Merito
In primo luogo, la Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘logica, coerente e lineare’ per giustificare il diniego delle attenuanti. I giudici di legittimità non possono riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta adeguata.
La Genericità come Vizio del Ricorso per le Attenuanti Generiche
Il punto cruciale della decisione risiede nella genericità dell’impugnazione. Il ricorrente si era limitato a criticare la decisione senza però indicare quali fossero gli ‘elementi positivi’ che il giudice d’appello avrebbe trascurato. Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche, non basta lamentare la decisione, ma è onere della parte indicare precisamente quali fatti o circostanze favorevoli (ad esempio, il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno) non siano stati presi in considerazione o siano stati erroneamente valutati.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: un ricorso è inammissibile quando si limita a una critica astratta e generica della sentenza impugnata. Nel caso specifico, l’impugnazione è stata ritenuta ‘generica’ perché mancava di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate. L’assenza di questa specificazione rende il motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché non permette alla Corte di Cassazione di valutare se il giudice di merito abbia commesso un errore nella sua valutazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione temeraria.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione pratica: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, la forma è sostanza. Un ricorso, per essere ammissibile ed efficace, deve essere specifico, dettagliato e autosufficiente. Quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice, come la concessione delle attenuanti generiche, è indispensabile fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per comprendere l’errore che si assume commesso dal giudice precedente. Una critica vaga e generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. In particolare, il ricorrente non ha indicato gli elementi positivi che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare nel negare la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa deve fare chi contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Chi contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche deve indicare in modo specifico nel proprio ricorso quali sono gli elementi positivi (ad esempio, legati alla condotta o alla personalità) che il giudice precedente avrebbe ignorato o valutato erroneamente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39322 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale il ricorrente insiste nei motivi del ricorso.
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica;
Considerato, invero, che con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e che, in ogni caso, l’impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giu 2024