Attenuanti Generiche: La Cassazione Boccia il Ricorso ‘Generico’
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e la richiesta deve essere supportata da motivazioni solide. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cruciale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Vediamo come la genericità di un’impugnazione possa portare alla sua inammissibilità, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due soggetti condannati in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese per concorso in furto e per la gestione di una piantagione di cannabis. In sede di appello, la Corte di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza. Per il reato di furto, ha dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, un atto indispensabile per la perseguibilità di quel reato. Per la coltivazione di stupefacenti, invece, la condanna è stata confermata, sebbene con una rideterminazione della pena e la revoca di una pena accessoria.
Non soddisfatti della decisione, i due imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato un unico ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un solo punto: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione sulle Attenuanti Generiche
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa si concentrava sul diniego delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva negato questo beneficio in modo del tutto generico e senza un’analisi critica adeguata. In particolare, si contestava la valutazione data all’ammissione dei fatti da parte di uno degli imputati, ritenuta non sufficiente a giustificare una riduzione di pena.
La difesa, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di rivedere la decisione dei giudici di merito, sostenendo che avessero errato nel non concedere una pena più mite in virtù di elementi che, a loro avviso, dovevano essere valutati positivamente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la linea dura contro le impugnazioni formulate in modo vago e non specifico. Secondo gli Ermellini, il ricorso si limitava a criticare la decisione in maniera generica, senza contrapporre una vera e propria analisi critica alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo, come ribadito da consolidata giurisprudenza, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
I giudici hanno sottolineato due aspetti fondamentali:
1. La genericità del motivo: Il ricorso non può limitarsi a una lamentela astratta, ma deve indicare in modo preciso e puntuale quali sono stati gli errori di diritto commessi dal giudice di merito. In questo caso, la critica al diniego delle attenuanti generiche era stata formulata senza un confronto effettivo con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello.
2. La valutazione dell’ammissione dei fatti: Per quanto riguarda l’ammissione di colpevolezza di uno degli imputati, la Cassazione ha avallato il ragionamento dei giudici di merito. Essi avevano già osservato che tale ammissione era avvenuta in un momento in cui la responsabilità dell’imputato era già stata ampiamente accertata. Di conseguenza, non aveva apportato alcun contributo utile alle indagini e non poteva essere considerata un elemento così positivo da giustificare, da sola, la concessione delle attenuanti.
Conclusioni
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione, specialmente quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice come quelle sulle attenuanti generiche, deve essere estremamente specifico e argomentato. Non basta esprimere un dissenso generico, ma è necessario smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone i vizi logici o giuridici. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente.
È sufficiente contestare genericamente il diniego delle attenuanti generiche in un ricorso per cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché il motivo era formulato in modo generico e non conteneva un’analisi critica specifica delle argomentazioni della corte d’appello.
L’ammissione dei fatti da parte dell’imputato garantisce automaticamente la concessione delle attenuanti generiche?
No. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che l’ammissione fosse tardiva, essendo intervenuta quando la responsabilità era già acclarata, e non avesse fornito alcun contributo utile alle indagini. Pertanto, non è stata considerata un elemento sufficiente per concedere le attenuanti.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
(7e
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, con unico atto, ha proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, con la quale, in ri di quella del Tribunale di Termini Imerese, di condanna dei predetti per concorso in un fu nella gestione di una piantagione di cannabis (accertati in Santa Cristina di Gela, il 1/2 dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il furto, in difetto di rideterminando la pena e revocando la pena accessoria, con conferma nel resto;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, atteso che, con l’unico motivo, si è censurato i delle attenuanti di cui all’art. 62. bis, cod. pen., in maniera del tutto generica.e senza una analis critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale del d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 d 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi posson applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del doppio grado dato rilievo al di elementi positivamente valutabili, osservandosi, quanto alla ammissione dei fatti da par NOME, che lo stesso Tribunale aveva già rilevato che essa era intervenuta in un momento in cui la responsabilità era acclarata e non aveva apportato alcun utile contributo alle indagin circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 389 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 d 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024