Attenuanti Generiche: la Cassazione Spiega Quando il Ricorso è Inammissibile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un momento cruciale nel processo penale, poiché può influenzare significativamente l’entità della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e la richiesta deve essere supportata da argomentazioni valide e specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso presentato su questo punto, sottolineando come la genericità e la mera ripetizione di motivi già esaminati portino inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale di Velletri e successivamente dalla Corte di Appello di Roma per il reato di furto aggravato in concorso, commesso a Marino nel febbraio 2023. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. Il fulcro della sua doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’imputato sosteneva che la sua pena avrebbe dovuto essere ridotta in virtù di tali circostanze, ma la sua richiesta era già stata respinta nei precedenti gradi di giudizio. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a decidere sulla legittimità della decisione della Corte d’Appello.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche e il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato. Secondo gli Ermellini, il ricorso era formulato in modo generico e, soprattutto, si limitava a riproporre le stesse censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni dei gradi precedenti. Deve, invece, evidenziare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, come un’errata applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, il ricorrente non ha introdotto nuovi elementi o profili di critica validi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come il percorso argomentativo della Corte d’Appello fosse stato logico e coerente. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche sulla base di una valutazione complessiva di diversi fattori negativi. In primo luogo, l’assenza di qualsiasi elemento di segno positivo a favore dell’imputato. In secondo luogo, la gravità del fatto, valutata nelle sue concrete modalità di esecuzione. Infine, un elemento di peso è stato rappresentato dai precedenti penali a carico del ricorrente, tra cui uno specifico per un reato della stessa indole.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 39566 del 2017), secondo cui la concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi e meritevoli di considerazione, che in questo caso mancavano del tutto. La semplice richiesta, non supportata da fatti concreti, non è sufficiente a giustificare una riduzione di pena. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende è la conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale. In particolare, quando si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non basta lamentarsi della decisione, ma è necessario dimostrare perché la valutazione del giudice di merito sia stata errata, illogica o carente. La mera riproposizione di argomenti già disattesi, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, si traduce in un ricorso generico e, come tale, destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve da monito per la difesa: l’appello alla Suprema Corte richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza, non un semplice tentativo di ottenere una terza valutazione dei medesimi fatti.
Perché il ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha basato la sua decisione sull’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, sulla gravità concreta del fatto e sui precedenti penali a suo carico, di cui uno specifico per un reato simile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 gennaio 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. commesso in Marino l’11 febbraio 2023.
Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto dell’assenza di elementi di segno positivo (in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01), della gravità del fatto nelle modalità concrete e dei precedenti a suo carico, di cui uno specifico.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024