Attenuanti Generiche: Il Ricorso è Inammissibile se Generico
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sul tema delle attenuanti generiche e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. Spesso, la richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite si scontra con la necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e non meramente ripetitivi. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso di questo tipo.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Marsala per una violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel negargli il beneficio di una pena ridotta. Il caso giungeva quindi all’esame della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se le attenuanti fossero o meno dovute), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, impedendo ai giudici di esaminare la fondatezza della richiesta.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato l’inammissibilità. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per due ragioni principali, strettamente connesse tra loro:
1. Genericità del Motivo: Il ricorso è stato considerato ‘generico’, ovvero non sufficientemente specifico nell’individuare le presunte violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Non basta lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti, ma occorre spiegare con precisione perché la decisione del giudice di merito sarebbe errata.
2. Mera Riposizione: Il motivo è stato qualificato come una ‘mera riproposizione’ di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte di Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripetere in Cassazione le stesse argomentazioni già presentate ai giudici di secondo grado, senza criticare in modo specifico e puntuale la logica della loro decisione. La Corte di Appello, infatti, aveva già spiegato con un percorso argomentativo ‘logico e coerente’ l’assenza di elementi di segno positivo che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione, citando un proprio precedente (sentenza Starace, n. 39566/2017), ha ribadito che un ricorso che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. Per avere una possibilità di successo, e prima ancora di essere ammessi alla discussione, i motivi di ricorso devono essere specifici, critici e puntuali rispetto alla sentenza che si intende impugnare.
In materia di attenuanti generiche, che per loro natura implicano una valutazione discrezionale del giudice di merito, è ancora più importante dimostrare un palese vizio logico nella motivazione, e non semplicemente lamentare il risultato sfavorevole. La ‘mera riproposizione’ di doglianze già respinte non solo è inefficace, ma comporta anche la condanna a sanzioni pecuniarie che aggravano la posizione del condannato.
Quando un ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile quando il motivo è generico e si limita a essere una ‘mera riproposizione’ di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte di Appello, senza criticare specificamente il ragionamento del giudice di grado inferiore.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera riproposizione’?
Significa che il ricorrente si limita a ripetere le stesse lamentele e argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni con cui il giudice di appello le ha respinte.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21 marzo 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all’art. 116 CdS commesso in Marsala il 26 aprile 2019.
Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente, con cui si è dato atto dell’assenza di elementi di segno positivo ( in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024