Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale per l’individualizzazione della pena. Tuttavia, il loro riconoscimento non è automatico e la richiesta deve essere supportata da argomentazioni specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i motivi per cui un ricorso volto a ottenerle può essere dichiarato inammissibile, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e della valutazione della condotta dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna, negando la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici d’appello si fossero limitati a richiamare la sentenza di primo grado senza fornire un’autonoma e adeguata giustificazione al diniego.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato dall’imputato era da considerarsi inammissibile per due ragioni concorrenti: in primo luogo, per la sua genericità, essendo privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto specifici che avrebbero dovuto sorreggere la richiesta; in secondo luogo, perché la decisione impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Le Motivazioni: la Genericità del Ricorso e le attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della motivazione della Corte d’Appello, che la Cassazione ha ritenuto pienamente valida. I giudici di merito avevano chiarito in modo esauriente le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, fondando la loro valutazione su due elementi principali:
1. Le circostanze di fatto: La Corte ha valorizzato in senso negativo la condotta illecita dell’imputato, consistita nell’indebita compensazione di debiti fiscali con crediti inesistenti per importi significativi. La gravità del fatto è stata quindi un elemento determinante.
2. La personalità dell’agente: È stato rilevato come l’imputato non avesse mostrato alcuna elaborazione critica dell’accaduto, né avesse provveduto a pagare le imposte evase. Questo comportamento post-reato è stato interpretato come un indicatore negativo della sua personalità, incompatibile con il beneficio richiesto.
La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito ha il potere discrezionale di negare le attenuanti, purché fornisca una motivazione logica e coerente, come avvenuto nel caso di specie. Il semplice richiamo alla sentenza di primo grado (per relationem) è legittimo se le argomentazioni di quest’ultima sono complete e non sono state validamente contestate con specifici motivi d’appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia che un ricorso in cassazione non può limitarsi a una generica doglianza sulla motivazione. È necessario articolare censure specifiche, precise e pertinenti, che mettano in luce le illogicità o le lacune del provvedimento impugnato. In secondo luogo, conferma che ai fini della concessione delle attenuanti generiche, la valutazione del giudice non si limita al fatto-reato, ma si estende alla personalità complessiva dell’imputato e alla sua condotta successiva al reato. L’assenza di segnali di ravvedimento, come il risarcimento del danno o il pagamento del debito, può legittimamente fondare una decisione di diniego.
Perché il ricorso per il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi di specifiche ragioni di diritto e di fatto. Inoltre, la decisione impugnata era già sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha valutato negativamente sia le circostanze di fatto, ovvero l’indebita compensazione con crediti inesistenti per importi significativi, sia la personalità dell’agente, il quale non aveva mostrato pentimento né aveva provveduto a pagare le imposte evase.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3000 euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VILLA LITERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione con riferimento agl artt. 62-bis cod. pen. e 125, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di appello, su cui tuttavia la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado);
ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, sia perché prospetta deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto ch sorreggono la richiesta, sia perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (a pag. 3 dell’impugnata sentenza, in particolare, si chiariscono le ragioni del diniego, valorizzando in senso negativo sia le circostanze di fatto, ossia l’indebita compensazione con crediti inesistenti per importi significativi, si la personalità dell’agente, il quale non aveva mostrato di avere elaborato criticamente quanto accaduto né di avere pagato le imposte evase);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 13 settembre 2024
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Il Presidente