Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di ammissibilità dei ricorsi che contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea un principio fondamentale: per essere valido, il ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la discrezionalità del giudice e i doveri di specificità dell’atto di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la presunta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso in Cassazione e il nodo delle attenuanti generiche
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere le attenuanti generiche, basando il proprio ricorso su una presunta manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, esistevano elementi favorevoli che avrebbero dovuto indurre i giudici a una valutazione diversa e, quindi, a una riduzione della pena. Tuttavia, il ricorso si configurava come una reiterazione di argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come ‘manifestamente infondato e generico’. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica, esercitando correttamente il proprio potere discrezionale. In particolare, la decisione di negare le attenuanti era stata fondata su due elementi dirimenti previsti dall’art. 133 del codice penale:
1. Le modalità della condotta: il modo in cui il reato era stato commesso.
2. I precedenti specifici dell’imputato: la presenza di precedenti condanne per reati della stessa natura.
La Cassazione ha evidenziato come il ricorso non avesse mosso una critica puntuale a queste argomentazioni, ma si fosse limitato a riproporre genericamente una propria valutazione di merito, senza confrontarsi con il ragionamento espresso nella sentenza impugnata. Questo approccio costituisce un vizio che rende il ricorso inammissibile, poiché la Corte di Cassazione è giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, del giudice di merito.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere specifica e pertinente. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita; è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico concreto nel percorso argomentativo del giudice. La mancata concessione delle attenuanti generiche rientra in un’ampia sfera di discrezionalità del giudice di merito. Per contestare tale decisione, è indispensabile attaccare la motivazione con argomenti precisi che ne dimostrino la manifesta illogicità o la contraddittorietà, e non semplicemente riproporre elementi già vagliati. La conseguenza di un ricorso inammissibile per colpa, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per la mancata concessione delle attenuanti generiche è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando è manifestamente infondato e generico, ovvero quando non si confronta in modo specifico con la motivazione logica e congrua della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre elementi già valutati dal giudice di merito.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può basare la sua decisione discrezionale su elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, come le modalità della condotta criminosa e i precedenti penali specifici dell’imputato, ritenendoli preponderanti rispetto ad altri eventuali elementi a favore.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se viene ravvisata una colpa nell’aver proposto l’impugnazione (a causa della sua evidente infondatezza), il ricorrente viene condannato anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36368 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36368 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, comma 1 e 3, 625, n. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si adduce la manifesta illogicità motivazione posta alla base della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in mani congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinell Rv. 271269 – 01), richiamando le modalità della condotta e i precedenti specifici dell’imputato p. 4 sentenza impugnata), dati questi dirimenti, in relazione ai quali non può dirsi costituir censura la reiterata allegazione, peraltro generica, di un elemento ad avviso della difesa merit di favorevole apprezzamento, senza confrontarsi con la motivazione con cui la Corte di merito vi negato rilevanza (cfr. p. 5 sentenza impugnata);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024.