Attenuanti Generiche: La Cassazione Boccia i Ricorsi Generici
Nel processo penale, la corretta formulazione dei motivi di ricorso è cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche, non basta una lamentela astratta, ma è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice precedente. In caso contrario, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: Un Appello contro il Diniego delle Attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego era ingiustificato.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva motivato la sua scelta evidenziando elementi specifici a carico dell’imputato, quali la non occasionalità dei comportamenti delittuosi, la presenza di numerosi precedenti penali (anche specifici) e l’assenza totale di elementi positivi che potessero giocare a suo favore.
La Valutazione della Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali: la genericità del motivo di ricorso e il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come l’atto di impugnazione fosse viziato da una genericità di fondo, poiché non si confrontava minimamente con la decisione del giudice di appello, che aveva chiaramente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulle attenuanti generiche è stato respinto?
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice che determina la pena non è obbligato a fornire un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento preso in considerazione. È sufficiente che esponga i fattori determinanti per la sua decisione. Questa valutazione, se immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva compiuto proprio questa operazione, basando il suo diniego su tre elementi concreti e negativi:
1. La non occasionalità dei comportamenti: l’agire dell’imputato non era stato un episodio isolato.
2. I precedenti penali: l’imputato aveva un passato criminale significativo.
3. L’assenza di fatti positivamente valutabili: non vi erano elementi di ravvedimento o di condotta meritevole che potessero giustificare una riduzione di pena.
Il ricorso, non contestando specificamente questi punti, si è rivelato inefficace e, quindi, manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di richieste già respinte. È necessario che l’impugnazione si articoli come una critica ragionata e specifica della decisione impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o errori di diritto. In materia di attenuanti generiche, dove il giudice gode di ampia discrezionalità, è ancora più importante dimostrare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata.
La conseguenza di un ricorso generico non è solo il rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Una sanzione che sottolinea la necessità di un approccio serio e ponderato all’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. Non contestava in modo specifico le motivazioni della sentenza d’appello, che aveva già spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti.
Quali ragioni aveva fornito la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti sulla base di tre elementi: la non occasionalità dei comportamenti tenuti dall’imputato, la presenza di plurimi e specifici precedenti penali e l’assenza di qualsiasi fatto positivo valutabile a suo favore.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato sia per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando la non occasionalità dei comportamenti tenuti, la presenza di plurimi precedenti penali anche specifici e la assenza di fatti positivamente valutabili in tal senso (pag. 3);
atteso che il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.