Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, decidendo su rinvio della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente sentenza emessa nei suoi confronti per vizio di notifica, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della norma di cui all’art. 581 comma 1 ter, trattandosi di imputato detenuto; nonché mancata applicazione dell’art. 62 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prima censura è del tutto avulsa dalla vicenda processuale in esame, posto che non si è mai posta questione circa l’applicazione della norma di cui all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Quanto alla mancata applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., non risulta che la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche sia stata avanzata con i motivi di appello, con cui il ricorrente aveva chiesto la riduzione della pena in misura congrua alla gravità dei fatti. Sul punto, comunque, la sentenza impugnata fornisce ampia, esaustiva e congrua motivazione, evidenziando plurimi elementi attinenti alla gravità del fatto, rivelatore di una attività di spacci professionale, e alla personalità dell’imputato ( gravato da plurimi precedenti). Detti elementi, valutati ex art. 133 cod pen, impedivano di irrogare un differente trattamento sanzionatorio. Va quindi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 13 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quell che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore dell delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Preside te I