Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento cruciale a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso che ne lamenti il mancato riconoscimento, ribadendo un principio consolidato: la genericità delle doglianze porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso in Esame: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, che confermava la responsabilità penale di un individuo per una serie di reati, tra cui tentato furto aggravato, violazione delle misure di prevenzione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nonostante la conferma della condanna, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la pena.
L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi che avrebbero potuto giustificare una riduzione della sanzione.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso sulle Attenuanti Generiche è Inammissibile?
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali: la genericità del motivo e la sua manifesta infondatezza. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso in sede di legittimità.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo profilo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. I giudici hanno sottolineato come il motivo fosse “generico” perché non indicava in modo specifico quali elementi, che si presumevano trascurati dal giudice d’appello, avrebbero dovuto portare alla concessione delle attenuanti. L’imputato si era limitato a lamentare il diniego, senza però fornire alla Corte di Cassazione argomentazioni concrete e puntuali su cui basare una valutazione.
La Manifesta Infondatezza e la Giurisprudenza Consolidata
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento potenzialmente favorevole all’imputato. È invece sufficiente che faccia riferimento, in modo congruo, agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione negativa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere, rendendo la decisione immune da censure di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare che la decisione sia sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria, e che sia conforme alla legge.
Poiché il ricorrente non ha evidenziato vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, né ha specificato quali elementi di prova fossero stati ignorati, il suo ricorso si è risolto in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha quindi ribadito che non basta dissentire dalla valutazione del giudice precedente; è necessario indicare con precisione dove e perché quella valutazione sarebbe errata dal punto di vista legale o logico.
Le Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Ordinanza
Questa pronuncia della Cassazione è un monito per la difesa: un ricorso basato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere costruito con estrema precisione. Non è sufficiente una lamentela generica, ma occorre indicare in modo dettagliato gli elementi fattuali (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno, ecc.) che il giudice di merito avrebbe illegittimamente ignorato o sottovalutato. In assenza di una tale specificità, il ricorso si espone a una quasi certa declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, ovvero non indicava quali specifici elementi, che si assumevano trascurati, avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti. Inoltre, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa è sufficiente per un giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza che sia necessario analizzare ogni singolo aspetto favorevole all’imputato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24699 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 comma secondo, in relazione al comma primo n.2, 5, 7 e all’art. 61 n.5 cod. pen. (capo 1); artt. 61 n.2 cod. pen. e 76 comma 3, in relazione all’art. 2 Dlgs. 159 del 2011 (capo 2); art.4 L.110 del 1975 (capo 3); rimodulando, però, il trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché non indica quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle citate attenuante; esso, inoltre, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024