Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Spesso, la difesa punta su queste circostanze per ottenere una riduzione della pena, ma quando i motivi di appello sono formulati in modo generico, il rischio di inammissibilità è concreto. Questo caso dimostra come la Suprema Corte interpreti rigorosamente i requisiti di specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Ragusa, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Catania. L’imputato era stato accusato di diversi reati, ma in appello alcuni di questi sono stati dichiarati improcedibili per difetto di querela. Tuttavia, la condanna per il reato più grave, un furto aggravato, è stata confermata, sebbene con una rideterminazione della pena.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali: l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla continuazione tra reati (art. 81 c.p.) e, soprattutto, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d’Appello su due fronti:
1. Erronea applicazione dell’art. 81 c.p.: Questo motivo è stato rapidamente liquidato dalla Cassazione come manifestamente infondato, poiché la condanna confermata riguardava un unico reato, rendendo del tutto irrilevante qualsiasi discussione sulla continuazione.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Questo era il cuore del ricorso. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscere le circostanze che avrebbero potuto portare a una pena più mite. Tuttavia, le argomentazioni presentate sono state definite dalla Suprema Corte come “censure generiche e in fatto”.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19276/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e basata su un principio consolidato in giurisprudenza.
Secondo gli Ermellini, per contestare validamente il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentarsi genericamente della decisione. È necessario individuare specifiche e manifeste illogicità nel ragionamento del giudice di merito.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è obbligato a prendere in esame e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o desumibile dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione. Una volta che il giudice ha fornito una spiegazione logica basata su elementi rilevanti (come indicato a pag. 4 della sentenza impugnata), tutte le altre argomentazioni si considerano implicitamente superate e disattese.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ritenuta esente da vizi logici, rendendo le censure del ricorrente mere critiche di fatto, non ammissibili in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rafforza un importante principio di diritto processuale: i ricorsi in Cassazione devono essere specifici e mirati a contestare vizi di legittimità (come l’illogicità manifesta della motivazione), non a sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito dei fatti. La richiesta di attenuanti generiche, per avere una speranza di accoglimento, deve essere supportata da argomentazioni che demoliscono la coerenza logica della decisione del giudice di grado inferiore, e non limitarsi a una generica doglianza.
È possibile ottenere le attenuanti generiche presentando motivi di ricorso generici?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso basato su censure generiche e di fatto, senza evidenziare specifiche illogicità nella motivazione del giudice di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il giudice, nel negare le attenuanti generiche, deve motivare su ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No, secondo il principio affermato dalla Corte, non è necessario. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per il diniego, superando così implicitamente tutti gli altri elementi non menzionati.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato diventa definitivo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribuna di Ragusa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato p alcuni dei reati contestatigli per difetto di querela, confermando invec condanna del medesimo per il delitto di furto aggravato di cui al capo b), c conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erro applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen, è manifestame infondato, atteso che la conferma della condanna ha riguardato un unico reato rimanendo dunque estraneo all’oggetto della sentenza impugnata qualsiasi profilo attinente alla continuazione.
Ritenuto, quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuant generiche, che quelle del ricorrente sono censure generiche e in fatto in prese (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione. esente da evident illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatte superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 27/0