Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Gravità del Fatto
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali della valutazione del giudice nel processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali su quando un ricorso contro il loro diniego possa essere considerato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un reato in materia di stupefacenti, dove la Corte ha ribadito che la valutazione di alcuni elementi, come la gravità del fatto, può assorbire e superare ogni altra considerazione.
I Fatti del Caso
Una persona è stata condannata per un reato legato al traffico di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90. In sede di appello, la difesa aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto la richiesta.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, contestando specificamente il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti. Il motivo del ricorso si basava sulla presunta erronea valutazione da parte dei giudici di merito degli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso è inammissibile quando i motivi sono caratterizzati da genericità e si limitano a riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza di secondo grado.
In questo caso, il ricorso è stato giudicato meramente oppositivo e reiterativo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche e la discrezionalità del Giudice
Il punto centrale della pronuncia riguarda i criteri che il giudice di merito deve seguire nel valutare la concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha chiarito che il giudice non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalla difesa o risultante dagli atti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione.
La Gravità del Fatto come Elemento Assorbente
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato il diniego delle attenuanti basandosi su tre fattori principali:
1. La gravità del fatto: L’azione criminosa è stata ritenuta particolarmente grave.
2. L’organizzazione: Era presente una chiara organizzazione di mezzi e persone finalizzata al trasporto dello stupefacente.
3. La quantità e qualità della sostanza: Il quantitativo e la tipologia della droga detenuta erano significativi.
Questi elementi, secondo la Cassazione, hanno un “rilievo assorbente”, ovvero sono talmente importanti da rendere superflua la valutazione di altri fattori potenzialmente a favore dell’imputato. La loro presenza giustifica pienamente la decisione di non concedere le attenuanti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su due pilastri. Il primo è di natura processuale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfessate in appello. Deve, invece, individuare vizi specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata. Un ricorso generico, che non si confronta criticamente con la motivazione del giudice precedente, è destinato all’inammissibilità.
Il secondo pilastro è di natura sostanziale e riguarda i limiti della discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche. La Corte ribadisce che, di fronte a elementi di palese gravità del reato, il giudice può legittimamente fondare il suo diniego su di essi, ritenendoli prevalenti su ogni altra circostanza. La valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, è logicamente e adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e fornisce una chiara indicazione pratica: per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non è sufficiente elencare elementi a proprio favore, ma è necessario che questi siano in grado di superare la valutazione negativa basata su aspetti oggettivi e gravi del reato, come l’organizzazione criminale e l’ingente quantità di stupefacente. Il ricorso in Cassazione, a sua volta, deve essere specifico e non limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già vagliati, pena una declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto si è limitato a riproporre, in modo meramente oppositivo, censure già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza di appello.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice ha fondato il suo diniego su elementi ritenuti di rilievo assorbente, quali la gravità del fatto, l’organizzazione di mezzi e persone per il trasporto dello stupefacente, e la quantità e qualità della sostanza custodita.
Il giudice di merito è obbligato a considerare tutti gli elementi proposti dalla difesa per concedere le attenuanti?
No, non è tenuto a considerare tutti gli elementi. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, poiché la valutazione di questi supera e assorbe tutti gli altri elementi che possono essere stati disattesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCEPTION nato il 05/01/1971
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME Conception con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 90 è inamrr issibi genericità, risultando meramente oppositivo e reiterativo di censure già e ;aminate motivatamente disattese in sentenza;
considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di mer non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o ril?vabll atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq J e rilevant , rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carino, Rv. 275509), come nel caso di specie;
considerato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato il diniego con motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, all’organizzazil ine e uomini per realizzare il trasporto e alla quantità e qualità dello stupefacente custc dito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .9nseguent condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ?uro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.