Attenuanti Generiche: La Cassazione Boccia il Ricorso Troppo Vago
Le attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che per ottenerle è necessario presentare argomentazioni specifiche e concrete, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputato lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge da parte dei giudici di merito, i quali avevano negato la riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Attenuanti Generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, il motivo presentato era non solo generico, ma anche meramente reiterativo di argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Corte si basa su principi giuridici consolidati e offre importanti spunti di riflessione. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Genericità del Ricorso e Onere dell’Imputato
Il punto centrale della motivazione è la genericità del ricorso. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente lamentarsi in modo astratto della decisione del giudice. L’imputato che richiede le attenuanti generiche ha l’onere di indicare specifici “fattori significativi di meritevolezza”.
In altre parole, deve portare all’attenzione del giudice elementi positivi concreti che giustifichino una valutazione favorevole della sua personalità o della sua condotta. Questi elementi possono includere, ad esempio, un comportamento processuale collaborativo, un’opera di risarcimento del danno, o un percorso di reinserimento sociale già avviato.
L’Assenza di Elementi Positivi Giustifica il Diniego
Richiamando un proprio precedente orientamento (sentenza n. 39566/2017), la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando la sua scelta con la semplice “assenza di elementi o circostanze di segno positivo”.
Questo significa che non è il giudice a dover cercare d’ufficio le ragioni per concedere il beneficio, ma è l’imputato a doverle fornire. Se la difesa non presenta alcun fatto concreto che possa essere valutato positivamente, la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti è da considerarsi correttamente motivata e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per la pratica forense. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche non può essere una formula di stile o una lamentela generica. Deve essere supportata da un’argomentazione solida, specifica e ancorata a fatti concreti e dimostrabili. Un ricorso che si limiti a criticare la decisione del giudice senza offrire elementi di valutazione positivi è destinato all’inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per l’assistito. La difesa ha il compito di costruire attivamente il percorso per il riconoscimento del beneficio, evidenziando ogni aspetto della condotta dell’imputato che possa testimoniare la sua meritevolezza di un trattamento sanzionatorio più mite.
È sufficiente l’assenza di elementi negativi per ottenere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando semplicemente con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non basta quindi non avere precedenti penali o non aver tenuto una cattiva condotta per ottenere automaticamente il beneficio.
Cosa rende un ricorso per cassazione “generico” e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non indica alcun fattore specifico e significativo di meritevolezza a sostegno della richiesta. Limitarsi a criticare la decisione del giudice precedente senza fornire nuovi e concreti elementi positivi da valutare rende l’impugnazione inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che l’unico motivo, con cui si lamenta – in modo, peraltro, generico il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., oltreché reiterativo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata),
che, invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986); inoltre, il ricorso è generico poiché non viene indicato alcun fattore significativo d nneritevolezza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il Presidente