Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla specificità richiesta nei motivi di ricorso, in particolare quando si contesta il diniego delle attenuanti generiche. Questo provvedimento chiarisce come la valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sia ampiamente discrezionale e possa essere messa in discussione solo a fronte di vizi logici evidenti, non con critiche generiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La sua doglianza principale riguardava il trattamento sanzionatorio, e in modo specifico, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis c.p. La difesa sosteneva che la pena fosse ingiusta, ma senza articolare una critica puntuale e specifica contro la motivazione della corte territoriale.
La Decisione della Corte e il Principio delle Attenuanti Generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento: i motivi di ricorso in sede di legittimità non possono essere generici. Nel caso di specie, le censure sollevate dall’imputato non andavano oltre una generica lamentela sulla severità della pena, invadendo un’area – quella dell’apprezzamento di merito – che è di esclusiva competenza del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Quando la motivazione del giudice di merito è completa, logica e priva di contraddizioni, come nel caso esaminato, non è possibile contestarla in Cassazione con argomentazioni vaghe.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘esauriente e logica’ per negare le attenuanti generiche. Questa motivazione si basava su due pilastri fondamentali:
1. I precedenti penali dell’imputato: La corte territoriale aveva valorizzato i ‘plurimi e gravi precedenti penali’ a carico del soggetto. Questo elemento è stato ritenuto un indicatore significativo della sua personalità e della sua propensione a delinquere, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
2. Il motivo del reato: La ragione per cui l’imputato aveva commesso l’evasione è stata considerata particolarmente indicativa. Egli si era allontanato dalla propria abitazione per vendere dei limoni di cui si era appropriato illecitamente. Tale motivo, futile e legato a un’ulteriore attività illegale, è stato ritenuto non meritevole di alcuna attenuazione della pena.
La Cassazione, quindi, ha confermato che la valutazione complessiva fatta dal giudice di merito era immune da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente lamentare una pena ritenuta eccessiva. È necessario, invece, che il ricorso individui specifici vizi di legittimità, come una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. La discrezionalità del giudice di merito nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche è molto ampia e può essere superata solo dimostrando un errore palese nel suo ragionamento. La presenza di precedenti penali e la futilità dei motivi a delinquere rimangono elementi centrali e spesso decisivi per escludere un trattamento sanzionatorio più mite.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non criticavano in modo specifico la logicità della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestare la valutazione discrezionale del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
La Corte ha negato le attenuanti generiche basandosi su una motivazione logica che teneva conto di due fattori principali: i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato e il motivo futile e illecito del reato (essersi allontanato per vendere limoni rubati).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato d evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legitt perché generici. Le censure proposte investono, infatti, un profilo d regiudicanda, quello del trattamento sanzioNOMErio, rimesso all’esclus apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità qu risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circost di cui all’art. 62-bis cod. pen., denegate valorizzando i plurimi e gravi prec penali dell’imputato che la Corte di merito ha escluso potessero riten atternuanti dai motivi a delinquere (poiché l’imputato si era allontanat rivendere dei limoni dei quali si era illecitamente appropriato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso l’8 marzo 2024