Attenuanti Generiche: L’Importanza di un Ricorso Specifico e non Assertivo
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti di tale discrezionalità e, soprattutto, i requisiti di ammissibilità di un ricorso che ne lamenti la mancata applicazione. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso ritenuto eccessivamente generico, ribadendo un principio cruciale: non basta lamentarsi, bisogna argomentare con precisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente una precedente decisione, confermava la responsabilità penale di un individuo per reati legati al possesso di armi. La pena era stata rideterminata in due anni di reclusione e tremila euro di multa.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava la mancanza assoluta di argomentazioni a sostegno del trattamento sanzionatorio applicato e, soprattutto, del diniego delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione di questa decisione è netta: il ricorso è stato giudicato ‘fortemente generico e meramente assertivo’. Secondo i giudici di legittimità, la difesa si era limitata a insistere sulla necessità di riconoscere le attenuanti, senza però confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello.
Quest’ultima, infatti, aveva motivato il proprio diniego evidenziando non solo l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, ma anche la presenza di un elemento sfavorevole: le specifiche modalità di conservazione dell’arma. A fronte di tale ragionamento, ritenuto logico e coerente, un ricorso non può limitarsi a riproporre la stessa richiesta senza demolire le fondamenta argomentative della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice di Merito
L’ordinanza ribadisce un caposaldo del nostro sistema processuale: la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia stato esercitato in modo palesemente illogico, contraddittorio o senza alcuna motivazione.
La Corte Suprema chiarisce che il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell’art. 133 del codice penale. È sufficiente che la sua decisione sia congrua e coerente. Nel caso specifico, la difesa ha presentato deduzioni definite ‘aspecifiche e apodittiche’, ovvero generiche e date come vere senza dimostrazione. In sostanza, ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che esula completamente dai compiti della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La lezione che si trae da questa pronuncia è chiara e di grande importanza pratica. Chi intende impugnare una sentenza di merito per vizi di motivazione, specialmente in relazione ad aspetti discrezionali come le attenuanti generiche, deve strutturare un ricorso preciso e puntuale. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico o chiedere una rivalutazione delle circostanze. È indispensabile individuare il vizio logico o giuridico specifico nel ragionamento del giudice e dimostrare perché quella motivazione è errata o insufficiente. Un ricorso che si limiti a essere ‘assertivo’, senza un’analisi critica e specifica, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
È sufficiente chiedere le attenuanti generiche per ottenerle?
No, non è sufficiente. La difesa deve fornire al giudice elementi positivi concreti su cui basare la valutazione. In questo caso, la Corte d’Appello ha esplicitamente motivato il diniego rilevando l’assenza di tali elementi e, anzi, la presenza di circostanze sfavorevoli.
Un ricorso per cassazione può essere respinto se considerato ‘generico’?
Sì. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché era ‘fortemente generico e meramente assertivo’. L’appello si limitava a insistere sulla richiesta senza criticare in modo specifico e argomentato le ragioni logiche esposte nella sentenza impugnata.
Il giudice deve motivare in modo approfondito perché non concede le attenuanti generiche?
Il giudice deve motivare la sua decisione. Tuttavia, come emerge da questa ordinanza, se non vi sono elementi positivi da prendere in considerazione, la motivazione può anche consistere nel constatare tale assenza. Se questa constatazione è espressa in modo coerente e non contraddittorio, è considerata sufficiente e immune da vizi logici o giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari h parzialmente riformato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 13/12/2022, che aveva affermato la penal responsabilità di NOME COGNOME, in ordine ai reati dì cui agli artt. 2 e 7 02 ottobre 1967, n. 895 e 648 cod. pen. e – dichiarata l’estinzione per interven prescrizione di tale ultima fattispecie delittuosa – ha ridetermiNOME, in rela alla residua imputazione, la pena inflitta in primo grado nella misura di anni d di reclusione ed euro tremila di multa.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone, tramite il difensore AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, deducendo vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza assoluta motivazione quanto al trattamento sanzioNOMErio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.
3.1. La sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili; ritiene Corte distrettuale, anzi, che possa assumere una valenza sfavorevole proprio l modalità di conservazione dell’arma. A fronte di tali argomentazioni, scevre da viz logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la dif ricorrente si limita sostanzialmente a insistere – con deduzioni aspecifich apodittiche – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di proced riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.2. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti rientrano nel potere discrezionale dei giudice di merito – laddove tale potere ris esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare n richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. – si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano esser stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugNOME.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche a
sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.