Attenuanti generiche: il ricorso è inammissibile se non contesta la motivazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del potere discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze. La Corte ha stabilito un principio chiaro: non basta lamentare la decisione, ma è necessario confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice di merito. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 4 della Legge 110/1975 (normativa sul controllo delle armi) e condannato alla pena di nove mesi di arresto e 3.000 euro di multa.
In entrambi i gradi di giudizio di merito, i giudici avevano negato la concessione delle attenuanti generiche, motivando la loro decisione sulla base di elementi specifici relativi al caso.
Il Ricorso per Cassazione e le doglianze sulle attenuanti generiche
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava proprio il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel non concedere tale beneficio, deducendo una violazione di legge e un vizio di motivazione.
Tuttavia, il ricorso si limitava a una contestazione generale, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni espresse dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Cassazione: quando il ricorso è generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella genericità dei motivi presentati. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso non si confrontava in modo critico e specifico con la motivazione della Corte di Appello.
Le motivazioni
La Corte territoriale aveva fondato la sua decisione di negare le attenuanti su due pilastri: le modalità della condotta tenuta dall’imputato e i suoi precedenti penali. Questi elementi, secondo i giudici di merito, delineavano un quadro che non giustificava una riduzione di pena.
La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito esercita un potere discrezionale nella valutazione delle circostanze ai fini della determinazione della pena. Tale potere, se esercitato in modo logico e corretto, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso, invece di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione, si risolveva in una richiesta di diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata. Per contestare il diniego delle attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare la mancata concessione; è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice di merito, dimostrando perché sia errato in diritto o manifestamente illogico. In assenza di una tale critica puntuale, il ricorso viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile. L’esito è la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione avventata.
Perché il ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini generici. Non si confrontava specificamente con la motivazione della Corte di Appello, la quale aveva negato le attenuanti sulla base delle modalità della condotta e dei precedenti penali dell’imputato, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo condanna al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, qualora non emergano elementi che escludano la colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Su quali elementi si è basato il giudice di merito per negare le attenuanti generiche?
Il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche facendo riferimento a due elementi specifici: le modalità concrete della condotta posta in essere dall’imputato e i suoi precedenti penali. Questi fattori sono stati ritenuti sufficienti per giustificare la decisione di non applicare una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5422 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza di condanna a mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29/11/2021 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4 L. 110/1975;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è formulata in temini generici in quanto non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, facendo riferimento alle modalità della condotta e ai precedenti penali dell’imputato ha dato adeguato e corretto conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024