Attenuanti Generiche: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di un Ricorso Specifico
L’applicazione o meno delle attenuanti generiche è uno dei punti più dibattuti nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 2206/2024, offre un’importante lezione sulla necessità di formulare ricorsi specifici e non generici. In questo caso, la Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di un imputato proprio a causa della vaghezza delle sue contestazioni, ribadendo principi consolidati sulla motivazione del diniego di tali circostanze.
I fatti del caso: la contestazione del diniego
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Sostanzialmente, la difesa riteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non concedere una riduzione di pena sulla base delle circostanze previste dall’ordinamento per adeguare la sanzione al caso concreto.
L’analisi della Corte di Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “generico”. Secondo i giudici, l’appello non superava il vaglio di ammissibilità perché non conteneva una critica puntuale e argomentata alla decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva fornito una motivazione per il diniego delle attenuanti che la Cassazione ha giudicato esente da “evidenti illogicità”.
La Corte ha colto l’occasione per riaffermare un principio giurisprudenziale fondamentale: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, la cui valutazione rende implicitamente superati tutti gli altri non menzionati.
Le motivazioni: la necessità di una critica mirata
Il cuore della decisione risiede nel concetto di specificità del motivo di ricorso. Non basta affermare che il giudice abbia sbagliato a negare le attenuanti generiche. È necessario, invece, che il ricorrente attacchi la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le eventuali contraddizioni, illogicità o vizi di legge.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha fatto questo. Si è limitato a una doglianza generale, senza confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso inefficace e, come stabilito dalla Cassazione, inammissibile. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o del tutto assente.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza conferma che la strada per ottenere una revisione della pena in Cassazione è stretta e richiede un’elevata perizia tecnica. Per i difensori, emerge la chiara indicazione di dover costruire ricorsi che non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma che analizzino criticamente la struttura logica della sentenza di secondo grado. Per gli imputati, la decisione ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche non è un diritto, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice, che, se motivata in modo congruo, è difficilmente sindacabile. L’esito finale, con la condanna al pagamento delle spese e di una multa, funge da monito contro la proposizione di ricorsi esplorativi o privi di solidi fondamenti giuridici.
Perché un ricorso per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è ritenuto ‘generico’, ovvero se non presenta critiche specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione vaga della decisione.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito esamini ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, purché sia esente da evidenti illogicità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2206 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso – mancata applicazione delle circostanze attenuan generiche – è generico, in presenza di una motivazione della Corte d’appello esente da eviden illogicità, in considerazione anche del principio affermato dalla Corte, secondo cui n necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atte generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dall o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente