Attenuanti Generiche: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Ripetitivo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la genericità e la mera ripetizione dei motivi già discussi in appello portano all’inammissibilità del ricorso. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per l’uso di documenti falsi, il cui tentativo di ottenere uno sconto di pena o la non punibilità si è scontrato con la rigorosa valutazione della Corte sulla specificità dei motivi di ricorso, in particolare riguardo alle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di uso di documenti contraffatti. La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomentazioni principali.
La Richiesta di Non Punibilità
In primo luogo, ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 131 bis del Codice Penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso non era sufficientemente grave da meritare una condanna penale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, e punto focale della nostra analisi, l’imputato ha contestato il diniego delle attenuanti generiche. Sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato come fosse generico e fondato sulla semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti valorizzato la concreta gravità del fatto (l’utilizzo di ben due documenti falsi) e l’abitualità del comportamento dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali specifici. Questi elementi ostacolavano l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.
Relativamente al secondo motivo, quello sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione lo ha giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un principio consolidato della sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi, rendendo superflua ogni ulteriore disamina.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove si rivalutano i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare vizi specifici nella decisione precedente, è per sua natura inammissibile. La Corte sottolinea che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, se supportato da una motivazione congrua e non palesemente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi forense. La proposizione di un ricorso per Cassazione richiede uno sforzo argomentativo specifico, volto a evidenziare i vizi di legittimità della sentenza impugnata e non a riproporre sterilmente le medesime difese. La decisione conferma che la valutazione sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato, ai fini della concessione delle attenuanti, è di competenza esclusiva dei giudici di merito. L’esito del ricorso, con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, sottolinea le conseguenze negative di un’impugnazione proposta senza solide basi giuridiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e costituivano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifici vizi di legge o di logica nella sentenza impugnata.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte di merito ha fornito una motivazione esente da illogicità. La Cassazione ha ribadito che il giudice non è tenuto ad analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi su quelli ritenuti più rilevanti e decisivi.
La particolare tenuità del fatto è stata negata solo per i precedenti penali?
No, la non applicabilità dell’art. 131 bis c.p. è stata giustificata sulla base di due elementi: la concreta gravità del fatto, consistente nell’utilizzo di due documenti contraffatti, e l’abitualità del comportamento del ricorrente, dimostrata dai suoi numerosi e specifici precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 06/01/1972
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 7 dicembre 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli Nord del 10 aprile 2019 per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. così diversamente qualificata la originaria imputazione.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., risulta generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha con motivazione immune da vizi logici valorizzato la concreta gravità del fatto ( utilizzo di due documenti contraffatti) e l’abitualità del comportamento legata ai numerosi precedenti penali specifici.
-Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, è manifestamente infondato in presenza ( pag.3) di una motivazione esente da evidenti illogicità, considerato peraltro il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023
I Consigliere estensore
Il Presidente ‘