Attenuanti Generiche: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale, consentendogli di adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e la sua contestazione in sede di legittimità è soggetta a rigidi paletti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i limiti di un ricorso che contesta il diniego di tali circostanze, dichiarandolo inammissibile quando si rivela generico e mira a una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Caso: Evasione e Precedenti Specifici
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che era evaso. Le forze dell’ordine lo avevano rintracciato presso l’abitazione della sua ex convivente. Questo dettaglio non era di poco conto: l’uomo, infatti, era stato precedentemente arrestato proprio per reati di minacce e lesioni aggravate commessi ai danni della stessa donna.
La Corte d’Appello, nel confermare la condanna per evasione, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche, valorizzando proprio questi elementi: i precedenti penali specifici e le modalità della condotta, che dimostravano una persistente pericolosità e una totale noncuranza per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
L’Analisi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la sua decisione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto tale argomentazione, definendo il ricorso non solo generico, ma anche manifestamente infondato. La contestazione, infatti, non evidenziava alcuna illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi già valutati dal giudice di merito, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che il giudice d’appello aveva fornito una motivazione del tutto coerente e priva di vizi logici. La decisione di negare le attenuanti era stata legittimamente fondata sui parametri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, sono stati correttamente valorizzati due aspetti cruciali:
1. I precedenti penali: L’esistenza di condanne precedenti è un elemento che il giudice può legittimamente considerare per negare le attenuanti.
2. Le modalità del fatto: L’imputato non si era limitato a evadere, ma si era recato proprio nel luogo dove aveva commesso precedenti reati gravi contro la sua ex partner, dimostrando una spiccata pericolosità sociale e una totale incapacità di autocontrollo.
La motivazione della Corte d’Appello, pertanto, non era né mancante né contraddittoria, ma ben ancorata a elementi concreti e pertinenti. Il ricorso, al contrario, non contestava un vizio logico, ma tentava di ottenere un giudizio di merito alternativo, non consentito davanti alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Quando un Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, individuare e dimostrare un’evidente illogicità o una palese contraddizione nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza.
In assenza di tali vizi, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione conferma che la valutazione circa la concessione delle attenuanti è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo entro i ristretti confini del controllo sulla logicità della motivazione.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio logico evidente o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata. Non è consentito chiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Quali elementi considera il giudice per concedere o negare le attenuanti generiche?
Il giudice valuta, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, elementi come i precedenti penali dell’imputato e le modalità del fatto. In questo caso, sono stati considerati negativamente l’evasione e il fatto che l’imputato si fosse recato presso l’abitazione della persona offesa da suoi precedenti reati.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 31/03/1969
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso afferente al reato tra all’ad 385 cod. pen., che contesta il vizio di motivazione circa l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico; oltre che manifestamente infondato r in presenza di una motivazione (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) esente da evidenti illogicità / che ha valorizzato legittimamente – quali parametri ex art. 133 cod. pen. – e in via assorbente i precedenti penali e le modalità del fatto (il ricorrente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari era subito dopo evaso e veniva trovato dagli agenti operanti presso l’abitazione dell’ex convivente, luogo dove era stato precedentemente arrestato per i reati di minacce e lesioni aggravate poste in essere nei confronti della donna);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023