Attenuanti Generiche: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti necessari per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha ribadito che la concessione di tali circostanze non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere motivata da elementi concreti e positivi. Un ricorso basato su critiche vaghe e non circostanziate è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Palermo, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato, limitandosi a una decisione non sufficientemente argomentata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il motivo proposto fosse caratterizzato da una palese genericità. L’appellante, infatti, si era limitato a utilizzare “espressioni apodittiche e mere formule di stile”, senza entrare nel merito delle specifiche ragioni fattuali e giuridiche che avevano portato la Corte d’Appello a escludere le attenuanti. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati in materia. In primo luogo, la Corte ha ribadito che l’applicazione delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione deve basarsi su “elementi positivi non emersi e non allegati” che possano giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. Nel caso di specie, non solo mancavano tali elementi positivi, ma erano presenti fattori di segno opposto che militavano contro la concessione del beneficio. La Corte ha infatti evidenziato la “condotta particolarmente grave” dell’imputato e i suoi “numerosi e specifici precedenti” penali. Questi elementi, già valorizzati dai giudici di merito, costituivano un ostacolo insormontabile per il riconoscimento di circostanze attenuanti. Il ricorso, non riuscendo a contrapporre a questa solida motivazione argomenti specifici e pertinenti, è stato inevitabilmente giudicato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità.
Le conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Non è sufficiente criticare genericamente una decisione, ma è indispensabile articolare censure specifiche, dettagliate e fondate su elementi concreti. La pronuncia conferma che, in assenza di elementi positivi e a fronte di una condotta grave e di precedenti penali, le probabilità di ottenere le attenuanti generiche sono estremamente ridotte. Per la difesa, diventa quindi cruciale individuare e presentare al giudice ogni fattore favorevole che possa giustificare una mitigazione della pena, evitando impugnazioni basate su critiche superficiali e destinate al fallimento.
La concessione delle attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto, ma una facoltà discrezionale del giudice che deve essere fondata su elementi positivi concreti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità, in quanto si limitava a criticare la motivazione del diniego delle attenuanti con espressioni apodittiche e “formule di stile”, senza addurre elementi specifici e concreti.
Quali fattori ha considerato la Corte per confermare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha tenuto conto della particolare gravità della condotta dell’imputato e dei suoi numerosi e specifici precedenti penali, elementi che contrastavano con la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46477 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FAVARA il 29/07/1961
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto l’unico motivo proposto inammissibile per genericità in quanto, con espressioni apodittiche e mere formule di stile / si limita a censurare la motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche che a pagina 4 sono state escluse in base a puntuali elementi di fatto e di diritto;
considerato che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato ma deve essere fondata su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente grave oltre che dei numerosi e specifici precedenti posti in essere dall’imputato (pag. 5);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera COGNOME e sora COGNOME