Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità del Ricorso
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Tuttavia, la richiesta di tali circostanze in sede di impugnazione deve seguire regole precise. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, dichiarando inammissibile un appello che non rispettava tali requisiti. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, la difesa contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta di concessione delle attenuanti, ma si è concentrata esclusivamente sui difetti formali e sostanziali del motivo di ricorso presentato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso sulle attenuanti generiche
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto ‘generico’ ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Questa norma richiede che i motivi di impugnazione indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, l’imputato non aveva adeguatamente specificato quali fossero gli elementi logici errati nella motivazione della Corte d’Appello. Si era limitato a una censura formulata in modo vago, senza fornire al giudice di legittimità gli strumenti per individuare i rilievi mossi e valutare la fondatezza della critica.
Manifesta Infondatezza e Potere Discrezionale del Giudice
In secondo luogo, la Cassazione ha qualificato il motivo come ‘manifestamente infondato’. La Corte ha richiamato un suo consolidato principio giurisprudenziale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e confuti analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione. Di conseguenza, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione complessiva. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta esente da evidenti illogicità, il ricorso non poteva trovare accoglimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la redazione dei ricorsi in materia penale. La richiesta di concessione delle attenuanti generiche non può limitarsi a una generica lamentela. È indispensabile che il difensore articoli una critica puntuale e specifica, individuando con precisione i passaggi illogici o contraddittori nella motivazione del giudice di merito. In assenza di tale specificità, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, senza che la questione di merito venga neppure esaminata.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era generico, in quanto non specificava chiaramente i difetti della motivazione della sentenza impugnata come richiesto dall’art. 581 c.p.p., ed era manifestamente infondato, poiché la decisione del giudice di merito era logicamente corretta.
Un giudice che nega le attenuanti generiche deve spiegare perché ha scartato ogni singolo elemento a favore dell’imputato?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che considera decisivi. Tutti gli altri elementi, anche se non menzionati esplicitamente, si intendono implicitamente superati da tale valutazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1981 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 21/10/1974
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per i reati di cui agli artt.624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con cui il ricorrente ha denunziato vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza e non di equivalenza:
è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
-è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 estensore GLYPH
Il Presidente