Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 850 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EGWOH NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il primo ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME NOME responsabile:
del reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. ai danni d NOME COGNOME, reato commesso utilizzando un’asta di ferro;
del reato di cui all’art. 4 della I. 110 del 1975 in relazione al porto dell’oggetto predetto;
del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 635 e 61 n. 1) cod. pen. per avere danneggiato l’autovettura su cui aveva trovato rifugio NOME COGNOME;
D) del reato di cui agli art. 110, 614, comma 1 e 4) cod. pen. per essersi introdotto, armato, nell’abitazione di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (reato commesso in concorso con COGNOME Blessing, contro cui si procede separatamente);
del reato di cui agli artt. 110, 610, comma 2 cod. pen. perché, in concorso come sopra ed armato, costringeva NOME COGNOME a scendere dall’autovettura dove si era rifugiata mentre la medesima cercava di allontanarsi dal luogo dell’aggressione.
Gli addebiti erano stati commessi il 23 febbraio 2020, nello stesso contesto di tempo e di luogo.
Contro la sentenza di cui sopra l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta detenzione ed all’uso dell’ascia da parte dell’imputato. Assume il ricorrente che, ad onta del motivo di appello sull’inattendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME (siccome unico di sette testimoni ad avere affermato che il prevenuto aveva utilizzato l’ascia), la Corte territoriale si era limitata ad elencare le dichiarazioni dei testimoni. Elementi pretermessi che deporrebbero per l’inattendibilità di COGNOME sarebbero costituiti dalla circostanza che egli aveva pervicacemente mentito circa i motivi dello scontro, dalla natura delle lesioni, dall’apertura della porta dell’appartamento locato solo grazie all’intervento dei VVFF, nonché dall’errato riconoscimento, all’udienza del 5 marzo 2020, della COGNOME. Altra contraddizione su cui non vi sarebbe risposta della Corte territoriale è quella in cui sarebbe incorso l’assistente della Polizia di Stato COGNOME circa le persone presenti sul luogo del fatto.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di danneggiamento. La motivazione sarebbe carente perché, per dare riscontro al capo di imputazione, si sarebbe dovuto motivare anche sul danneggiamento del portone, mentre si era ragionato solo su quello dell’autovettura su cui aveva trovato rifugio la COGNOME. La Corte di merito prosegue il ricorrente – ha pretermesso la produzione fotografica dell’imputato che attesta che né il portone, né la vettura erano stati danneggiati.
2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale statuizione era stata assunta senza tenere conto degli elementi positivi valorizzati nell’atto di appello; nel corso del dibattimento era emerso che l’imputato è un cittadino modello ed espressione di una perfetta integrazione,
senza pendenze con la giustizia i e che era stato perfettamente osservante dei limiti della misura cautelare che gli era stata applicata in questo procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di responsabilità circa il possesso e l’utilizzo dell’ascia da parte dell’imputato – è inammissibile in quanto portatore di una diversa ricostruzione delle fonti di prova, svolta, peraltro, senza confrontarsi con il ragionamento probatorio lineare e coerente della Corte di merito. Proprio partendo dalle contestazioni svolte dall’appellante, infatti, la Corte distrettuale ha valorizzato, ai fini della dimostrazione dell’utilizz dell’ascia da parte del prevenuto, il contenuto del verbale di arresto sottoscritto da ben cinque operanti – che dava atto che, al loro arrivo, NOME aveva fatto cadere l’ascia poi sottoposta a sequestro, le dichiarazioni della persona offesa, ma anche quelle rese dalla testimone terza COGNOME nell’immediatezza del fatto; il tutto confortato dal referto medico. A ciò si aggiunga che un’altra delle argomentazioni spese dal ricorrente per denunciare l’inattendibilità di NOME COGNOME – quella dell’errato riconoscimento, in aula, della COGNOME – è stata smentita dalla Corte di appello riferendosi alla pagine del verbale in cui la dichiarazione è cristallizzata, tema che non ha ricevuto, a sua volta, alcuna smentita dal ricorrente mediante una censura di travisamento della prova.
Anche il secondo motivo di ricorso – che verte sul reato di danneggiamento – è inammissibile.
In primo luogo, va osservato che l’unica ratio decidendi per cui è stata ritenuta, in primo grado, la responsabilità per il reato di danneggiamento e, in secondo grado, la condanna per tale reato è stata confermata riguarda quanto commesso sull’autovettura su cui si era collocata la COGNOME, sicché le doglianze che riguardano il danneggiamento del portone sono aspecifiche. Peraltro tale danneggiamento non è stato considerato ai fini del calcolo della pena in primo grado, dal momento che l’aumento ex art. 81 comma 2 cod. pen. rispetto al reato di cui al capo A) è stato stabilito in mesi tre di reclusione, senza alcuna menzione di una continuazione interna tra le condotte di cui al capo C) dell’imputazione.
In ordine, poi, al giudizio di responsabilità del ricorrente per il danneggiamento dell’autovettura, il ricorso è manifestamente infondato giacché
la motivazione della Corte di merito non è manifestamente illogica laddove, da una parte, ha valorizzato la circostanza che la scena è stata descritta sia da NOME che da NOME COGNOME e, dall’altro, ha rimarcato che si trattava di un’azione corale posta in essere dall’NOME e dalla NOME, che avevano diretto la propria attenzione alla NOME, sicché non rileva chi dei due abbia materialmente sferrato i colpi che hanno provocato i danneggiamenti del veicolo.
Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (gravità dei reati, natura di spedizione punitiva della trasferta dell’imputato a Roma per risolvere con la violenza una questione riguardante quella che lui stesso ha definito una mera conoscente). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenu decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 15/11/2022.