Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/08/1966
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’intervenuta
prescrizione del reato è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla data di emissione del dispositivo della sentenza
impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
che, invero, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. non risulta essere
intervenuta alcuna prescrizione;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il rigetto della
richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex
art.
62-bis non è consentito in sede di legittimità ed è aspecifico, in quanto non si confronta
con una motivazione precisa e puntuale, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice di merito a pag. 3 della sentenza impugnata non ha ritenuto opportuno riconoscere le circostanze attenuanti generiche in considerazione del rilevante numero di capi di abbigliamento ed accessori con marchi e segni distintivi contraffatti o alterati, detenuti e venduti dall’imputato;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.