Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 02/02/1988
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena con riferimento alle ragioni giustificatrici della mancata massima riduzione per le pur concesse circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di massima riduzione per le pur concesse circostanze attenuanti generiche nella loro misura massima valutando negativamente, a tal fine, le «sciagurate modalità del fatto».
Con tutta evidenza, non v’è alcuna violazione di legge nell’effettuare una riduzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3.
Tuttavia nel caso che ci occupa non sussiste neanche il denunciato vizio motivazionale, in quanto la Corte territoriale dà conto di avere bilanciato le ragioni che l’hanno indotta a concedere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. con la specificità del fatto, il che è assolutamente sufficiente laddove questa Corte di legitti mità ritiene adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, anche attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, COGNOME, Rv. 271524; conf. Sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, COGNOME e altri, Rv. 211583).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/01/2025